Art. 1176.
(Diligenza nell'adempimento).
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo
alla natura dell'attivita' esercitata.