Articolo 118
             Promozione di attivita' di studio e ricerca

   1.   Il   Ministero,   le   regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita' e di altri
soggetti  pubblici  e  privati,  realizzano, promuovono e sostengono,
anche  congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive
aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
   2.  Al  fine  di garantire la raccolta e la diffusione sistematica
dei  risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di
cui  al  comma  1,  ivi  compresa la catalogazione, il Ministero e le
regioni  possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale
o  interregionale,  centri  permanenti di studio e documentazione del
patrimonio  culturale,  prevedendo il concorso delle universita' e di
altri soggetti pubblici e privati.