ART. 118
(rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
          dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica)

   1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del  Piano  di  tutela  di  cui  all'articolo 121, le regioni attuano
appositi  programmi  di  rilevamento  dei  dati utili a descrivere le
caratteristiche   del  bacino  idrografico  e  a  valutare  l'impatto
antropico  esercitato  sul  medesimo,  nonche' alla raccolta dei dati
necessari  all'analisi  economica  dell'utilizzo delle acque, secondo
quanto  previsto  dall'Allegato  10  alla  parte  terza  del presente
decreto. Le risultanze delle attivita' di cui sopra sono trasmesse al
Ministero   dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  ed  al
Dipartimento  tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui  all'Allegato  3  alla  parte terza del presente
decreto  e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal
Ministro   dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  sono
aggiornati ogni sei anni.
   3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1,
le  regioni  sono  tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia'
acquisite.