Art. 118. 
                Modello di ricetta medico veterinaria 
  1. Il modello di ricetta medico veterinaria ed i casi in  cui  tale
modello e'  obbligatorio,  sono  stabiliti  nell'allegato  III.  Tale
allegato puo' essere modificato con successivi decreti  del  Ministro
della salute da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, per assicurarne la compatibilita' con successive  norme  di
diritto comunitario a norma dell'articolo 13 della legge  4  febbraio
2005, n. 11. 
 
          Nota all'art. 118:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge
          4 febbraio  2005,  n.  11,  recante:  «Norme generali sulla
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari.».
              «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute».