Art. 118.
                     Splateamento e sbancamento

  1.   Nei  lavori  di  splateamento  o  sbancamento  eseguiti  senza
l'impiego  di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono  avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura  del  terreno,  da  impedire  franamenti. Quando la parete del
fronte  di  attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema
di  scavo  manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento
della parete.
  2.  Quando  per  la  particolare  natura del terreno o per causa di
piogge,  di  infiltrazione,  di  gelo  o disgelo, o per altri motivi,
siano  da  temere  frane  o  scoscendimenti,  deve  essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.
  3.  Nei  lavori  di  escavazione  con  mezzi  meccanici deve essere
vietata  la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore
e sul ciglio del fronte di attacco.
  4.  Il  posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo
non  sia  munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido
riparo.
  5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla  base  della  parete  di  attacco  e,  in  quanto  necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita'
del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve
essere  almeno  delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili
col proseguire dello scavo.