ART. 118
         (Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo  256  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 1  le  parole: "all'articolo 30, comma 4, del decreto
legislativo  5  febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ";
   b) al  comma 4,  lettera  g),  dopo le parole: "natura dei lavori"
sono inserite le seguenti ", data di inizio";
   c) al  comma 5  e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Se entro
il  periodo  di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non
formula  motivata  richiesta  di integrazione o modifica del piano di
lavoro  e  non  rilascia  prescrizione operativa, il datore di lavoro
puo'  eseguire  i  lavori.  L'obbligo  del preavviso di trenta giorni
prima  dell'inizio  dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In
tale  ultima  ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita
dal   datore  di  lavoro  indicazione  dell'orario  di  inizio  delle
attivita'.";
   d) al  comma 6 le parole: "di cui all'articolo 50" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 250".