Art. 118 Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori (art. 89, comma 1, d.P.R. n. 554/1999) 1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l'autorita' che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale: a) sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura; b) sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo. 2. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantita' attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita' che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Note all'art. 118 - Il testo dell'art. 53, comma 4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.”