(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 118)
                              Art. 118. 
              Conferimento e gestione della ricevitoria 

 
  Salvo il disposto degli articoli seguenti, per  il  conferimento  e
per  la  gestione  delle  ricevitorie  provinciali  si  applicano  le
disposizioni  relative  al  conferimento  ed  alla   gestione   delle
esattorie, intendendosi sostituiti al comune, al  consiglio  ed  alla
giunta  municipale,  al  sindaco  rispettivamente  la  provincia,  il
consiglio  e  la  giunta  provinciale,  il  presidente  della  giunta
provinciale. 
  Le facolta' attribuite al prefetto per le esattorie sono esercitate
dal Ministro per le finanze.