Art. 118. Estensione della disciplina delle incompatibilita' ai professori incaricati stabilizzati La disciplina delle incompatibilita' prevista dal precedente art. 13 e' estesa ai professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108. I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneita'. Qualora la situazione di incompatibilita' cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita', essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza.