Art. 118 
                           Base imponibile 
 
  1. L'imposta si applica: 
    a) per le persone fisiche e per le societa' semplici, sui singoli
redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il  reddito
delle imprese familiari e' assunto al netto delle quote  imputate  ai
familiari collaboratori; 
    b) per le societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice
residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato  con  i
criteri stabiliti nel titolo I; 
    c) per le societa' e gli enti soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e  per
quelli  non  residenti  con  stabile  organizzazione  nel  territorio
stesso, sul reddito complessivo determinato con i  criteri  stabiliti
nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti  fuori  del  territorio
dello Stato.  Il  reddito  complessivo  e'  assunto  al  lordo  degli
accantonamenti per imposta locale sui  redditi  e  delle  perdite  di
precedenti esercizi di cui all'articolo 102; 
    d) per le societa' e gli enti soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche non residenti senza  stabile  organizzazione
nel territorio dello Stato, sui singoli  redditi  determinati  con  i
criteri stabiliti nel titolo I. 
  2. Per i  redditi  degli  immobili  relativi  all'impresa  che  non
costituiscono beni strumentali l'imposta e'  applicata  separatamente
sull'ammontare determinato secondo le disposizioni del  capo  II  del
titolo I.