Art. 118 (a).
           Patente e certificato di idoneita' per la guida
                           di filoveicoli
  1. Non si possono guidare filoveicoli  senza  avere  conseguito  la
patente  di  guida  per  autoveicoli,  il certificato di abilitazione
professionale nel caso della guida di filoveicoli  per  trasporto  di
persone  e  un  certificato  di  idoneita'  rilasciato dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,  su  proposta  della
azienda interessata.
  2.  La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti  i  conducenti
di  veicoli  filoviari  devono essere gli stessi di quelli prescritti
per i corrispondenti autoveicoli.
  3. Il certificato di idoneita' si consegue mediante esame che  deve
essere  preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un
veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di  un  guidatore
gia' autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda  che  intende adibire il candidato alla funzione di guidatore
di filobus.
  4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le  modalita'  ed  i
programmi  di  esame per il conseguimento del suddetto certificato di
idoneita'.
  5. I  candidati  che  hanno  sostenuto  gli  esami  con  esito  non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che
abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno
trenta giorni.
  6.  L'ufficio  competente  rilascia ai candidati che hanno superato
gli esami un certificato di idoneita' alle funzioni di  guidatore  di
filobus,  che  e'  valido  solo  se  accompagnato  dalla  patente per
autoveicoli di cui al comma  2  e  dal  certificato  di  abilitazione
professionale,   qualora  prescritto.  Il  certificato  di  idoneita'
abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
  7. La validita' nel tempo del certificato di idoneita' e' la stessa
della patente di guida in  possesso  dell'interessato  ai  sensi  del
comma  2.  Quando  la  patente  viene confermata di validita' a norma
dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma  per
anni  cinque  del  certificato  di  idoneita'.  Se la validita' della
patente non viene confermata, il certificato di idoneita' deve essere
ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
  8. I competenti uffici  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.
possono  disporre  che siano sottoposti a visita medica o ad esame di
idoneita' i titolari del  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
vetture   filoviarie  quando  sorgano  dubbi  sulla  persistenza  dei
requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneita'.
  9. Le disposizioni relative alla sospensione e  alla  revoca  della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati  di  idoneita'  alla  guida  dei  filoveicoli  per  fatti
derivanti dalla guida degli stessi.
  10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato
di idoneita' alla guida di filoveicoli e' ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti.
  11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un filoveicolo,
ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della
patente  di guida per autoveicoli, (( del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto, )) o del certificato di idoneita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
  12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di
guida  ((  e  del  certificato  di abilitazione professionale, quando
richiesto, )) e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  13.  Chiunque,  munito di patente di guida, guida filoveicoli senza
essere munito del certificato di idoneita' e' soggetto alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
  14. Alle violazioni suddette consegue la  sanzione  accessoria  del
fermo  amministrativo  del  veicolo per sei mesi, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 59 del D.Lgs. n. 360/1993.