Art. 118.
                      Attivita' di informazione
  1. In relazione alle funzioni  conferite ai sensi del presente capo
restano   allo  Stato   le  funzioni   e  i   compiti  amministrativi
concernenti:
  a)  la  raccolta   e  lo  scambio  di  informazioni   ai  fini  del
collegamento con  l'Organizzazione mondiale  della sanita'  (OMS), le
altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
  b) la gestione  del Sistema informativo sanitario  (SIS) per quanto
concerne le competenze statali,  nonche' il coordinamento dei Sistemi
informativi regionali, in connessione  con gli osservatori regionali,
con  altri organismi  pubblici e  privati; in  particolare, rimangono
salve le  competenze dell'Osservatorio centrale degli  acquisti e dei
prezzi,  di cui  all'articolo 1,  comma 30,  della legge  23 dicembre
1996, n. 662;
  c) l'analisi statistica e  la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  d) la redazione  delle relazioni da presentarsi al  Parlamento e le
altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
  e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni
e  ai  compiti conferiti;  a  tal  fine  i soggetti  destinatari  del
conferimento  sono  tenuti  a comunicare  alla  competente  autorita'
statale,  con  aggiornamento periodico  o  comunque  a richiesta,  le
principali   informazioni   concernenti   l'attivita'   svolta,   con
particolare   riferimento    alle   prestazioni    erogate,   nonche'
all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
  f) la  predisposizione dello schema  di decreto  di cui al  comma 5
dell'articolo 5 del  decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502, e
successive modifiche e integrazioni .
  2.  Sono conferite  alle regioni  tutte le  funzioni amministrative
concernenti la  pubblicita' sanitaria, di  cui alla legge  5 febbraio
1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9
della stessa legge, conservate allo Stato.
 
          Note all'art. 118:
            - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 30, della gia'
          citata legge n. 662 del 1996:
            "30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo  del
          settore  degli  acquisti  dei  beni  e servizi nel Servizio
          sanitario nazionale, nonche' per  fini  di  orientamento  e
          supporto,  il  Ministero  della  sanita',  nel quadro delle
          competenze in materia  di  sistema  informativo  sanitario,
          provvede,    anche    mediante    la   omogeneizzazione   e
          l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'art.  6,
          comma   2,   della   legge   23   dicembre   1994,  n.  724
          all'organizzazione  e  alla  gestione  di  un  osservatorio
          centrale   degli  acquisti  e  dei  prezzi.  L'osservatorio
          centrale raccoglie, anche utilizzando  il  collegamento  in
          rete  con  gli  osservatori regionali e locali del Servizio
          sanitario  nazionale  ed  accordi  con banche dati di altre
          istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni
          e dei servizi offerti al  Servizio  sanitario  nazionale  e
          sugli  acquisti  dei  diversi  settori  merceologici  e  li
          classifica al  fine  di  renderli  confrontabili  su  scala
          nazionale,   provvedendo   ad  inviare  trimestralmente  al
          Ministro  della  sanita'  ed  alla  Commissione  unica  del
          farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e
          diffondendo   tali   informazioni   quali   supporto  delle
          decisioni  gestionali   locali.   L'osservatorio   provvede
          altresi'  al  monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati
          nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10 della legge  24
          dicembre 1993, n. 537".
            -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.
            - La legge 5 febbraio 1992, n. 175,  recante:  "Norme  in
          materia   di   pubblicita'   sanitaria   e  di  repressione
          dell'esercizio  abusivo  delle  professioni  sanitarie"  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 febbraio 1992, n.
          50. Si trascrive il testo degli artt. 7 e 9:
            "Art.  7.  -  Il  Ministro  della  sanita',  di   propria
          iniziativa  o  su  richiesta  degli  ordini  e  dei collegi
          professionali, ove costituiti, puo' disporre  la  rettifica
          di  informazioni e notizie su argomenti di carattere medico
          controversi,  forniti  al  pubblico  in  modo   unilaterale
          attraverso   la   stampa   o   i   mezzi  di  comunicazione
          radiotelevisivi.
            2. A tal fine, il Ministro della  sanita',  sentito,  ove
          necessario,  il  parere dei Consiglio superiore di sanita',
          invita  i  responsabili   della   pubblicazione   o   della
          trasmissione,  fissando  ad  essi  un termine, a provvedere
          alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo
          stesso  rilievo  e,   quando   trattasi   di   trasmissioni
          radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui e' stata
          diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
            3.  I  responsabili  delle reti radiofoniche e televisive
          sono tenuti a fornire  al  Ministero  della  sanita',  agli
          ordini  o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro
          richiesta, il testo integrale dei  comunicati,  interviste,
          programmi   o   servizi   concernenti  argomenti  medici  o
          d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
            4.  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  si  applica la sanzione di cui al sesto
          comma dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,  come
          sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1931, n. 416".
            "Art.  9.  -  1.  Con decreto del Ministro della sanita',
          sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini,
          dei   collegi   professionali    e    delle    associazioni
          professionali  degli  esercenti  le  arti  ausiliarie delle
          professioni  sanitarie,  e'   fissato,   e   periodicamente
          aggiornato,   l'elenco   delle   attrezzature   tecniche  e
          strumentali di cui possono essere dotati gli  esercenti  le
          predette arti ausiliarie.
            2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche
          gratuito,  di  apparecchi  e  strumenti  diversi  da quelli
          indicati nel decreto di cui al comma 1,  sono  vietati  nei
          confronti  di  coloro che non dimostrino di essere iscritti
          agli  albi  degli  esercenti  le   professioni   sanitarie,
          mediante  attestato  del  relativo  organo professionale di
          data non anteriore ai due mesi.
            3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  e'
          punita,  anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il
          fatto costituisca piu' grave reato, con una ammenda pari al
          valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio  in  caso
          dl recidiva".