Art. 118 
 
                       (Servizi di trasporto) 
 
  1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo  17,  comma  1,
lettera i), le disposizioni  del  presente  capo  si  applicano  alle
attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di  reti
destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo  del  trasporto
ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi
automatici o cavo. 
  2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il
servizio viene fornito secondo le  prescrizioni  operative  stabilite
dalle competenti autorita'  pubbliche,  quali  quelle  relative  alle
tratte da servire, alla capacita' di  trasporto  disponibile  o  alla
frequenza del servizio.