(CODICE CIVILE-art. 1180)
                             Art. 1180. 
 
                      (Adempimento del terzo). 
 
  L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche  contro  la
volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il  debitore
esegua personalmente la prestazione. 
 
  Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento  offertogli  dal
terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.