(CODICE CIVILE-art. 1186)
                             Art. 1186. 
 
                      (Decadenza dal termine). 
 
  Quantunque il termine sia  stabilito  a  favore  del  debitore,  il
creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se  il  debitore
e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie
che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.