Articolo 119
  Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

   1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'universita' e la
ricerca,   le   regioni   e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali
interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e
favorire  la  fruizione  del  patrimonio  culturale  da  parte  degli
studenti.
   2.  Sulla  base  degli accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli  istituti  e  dei  luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono  stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti
al  sistema  nazionale  di  istruzione,  apposite  convenzioni per la
elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e
sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei
docenti.  I  percorsi,  i  materiali  e i sussidi tengono conto della
specificita'  della  scuola richiedente e delle eventuali particolari
esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.