Art. 119 
 
Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato  mediante  offerta  a
                           prezzi unitari 
 
                    (art. 90 d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Se  la  procedura  ristretta  e'  aggiudicata  con  il  metodo
dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito e'  allegata  la
lista delle  lavorazioni  e  forniture  previste  per  la  esecuzione
dell'opera o dei lavori  composta  da  sette  colonne.  Nella  lista,
vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del  procedimento,  sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella  prima  colonna  il
numero di  riferimento  dell'elenco  delle  descrizioni  delle  varie
lavorazioni e forniture previste in progetto, nella  seconda  colonna
la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e  forniture,  nella
terza  colonna  le  unita'  di  misura,  nella  quarta   colonna   il
quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 
    2. Nel termine fissato con la lettera di  invito,  i  concorrenti
rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli  altri  documenti
richiesti, la lista di cui al comma 1 che  riporta,  nella  quinta  e
sesta colonna, i  prezzi  unitari  offerti  per  ogni  lavorazione  e
fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere  nella
sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti  dei  quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il
prezzo  complessivo  offerto,  rappresentato  dalla  somma  di   tali
prodotti, e' indicato dal  concorrente  in  calce  al  modulo  stesso
unitamente al conseguente  ribasso  percentuale  rispetto  al  prezzo
complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso
sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza  prevale
il ribasso percentuale indicato in lettere. 
    3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale  il
prezzo indicato in lettere. Il  modulo  e'  sottoscritto  in  ciascun
foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non  sono
da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 
    4. In  caso  di  procedura  aperta  il  bando  di  gara  contiene
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli  interessati  possono
recarsi presso gli uffici  della  stazione  appaltante  per  ritirare
copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1. 
    5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonche' nel
caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti  esclusivamente  a
corpo ovvero a corpo e a misura, la lista  delle  quantita'  relative
alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli
fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione  dell'offerta,  il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista
attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito
a tale verifica il concorrente e' tenuto ad integrare  o  ridurre  le
quantita' che valuta carenti o eccessive e  ad  inserire  le  voci  e
relative quantita' che ritiene mancanti, rispetto a  quanto  previsto
negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonche' negli altri
documenti che e' previsto facciano parte  integrante  del  contratto,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta
va  inoltre  accompagnata,  a  pena  di  inammissibilita',   da   una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle  voci  e  delle
quantita' non ha effetto sull'importo complessivo  dell'offerta  che,
seppure determinato  attraverso  l'applicazione  dei  prezzi  unitari
offerti alle  quantita'  delle  varie  lavorazioni,  resta  fisso  ed
invariabile. 
    6. L'autorita' che presiede la gara, in seduta pubblica,  apre  i
plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le  offerte
in ciascun foglio  e  le  eventuali  correzioni  apportate  nel  modo
indicato nel comma 5,  legge  ad  alta  voce  il  prezzo  complessivo
offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso  percentuale
e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto
previsto dall'articolo 121. 
    7. La stazione appaltante,  dopo  l'aggiudicazione  definitiva  e
prima della stipulazione del contratto,  procede  alla  verifica  dei
conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e  immutabili
i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo,
i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di  discordanza  fra
il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente
dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono  corretti
in modo costante in base alla percentuale di  discordanza.  I  prezzi
unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono  l'elenco  dei
prezzi unitari contrattuali.