Art. 119. Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici, laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino il giudizio di idoneita' a professore associato ovvero non intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli uffici, di cui all'art. 13 sono collocati in aspettativa con le medesime modalita' stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri previsti dal precedente art. 108.