Art. 119 (a).
                     Requisiti fisici e psichici
             per il conseguimento della patente di guida
  1. Non puo' ottenere la patente  di  guida  o  l'autorizzazione  ad
esercitarsi  alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto
da malattia fisica o  psichica,  deficienza  organica  o  minorazione
psichica,  anatomica  o  funzionale  tale da impedire di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
  2. L'accertamento dei requisiti fisici e  psichici,  tranne  per  i
casi  stabiliti  nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita'
sanitaria locale territorialmente  competente,  cui  sono  attribuite
funzioni  in  materia  medico-legale.  L'accertamento suindicato puo'
essere effettuato altresi' da un medico responsabile dei  servizi  di
base  del  distretto  sanitario  ovvero  da un medico appartenente al
ruolo dei medici del Ministero  della  sanita',  o  da  un  ispettore
medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio
permanente  effettivo  o  da  un  medico  del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato (( o da un medico del ruolo sanitario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) o da un ispettore  medico
del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi
tale accertamento deve essere effettuato (( nei gabinetti medici. ))
(( 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da           ))
(( certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla           ))
(( presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La  ))
(( certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del     ))
(( richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal  ))
(( medico di fiducia.                                              ))
(( 4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato ))
(( da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia      ))
(( presso le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia,   ))
(( nei riguardi:                                                   ))
(( a) )) dei mutilati e minorati fisici. (( Nel caso che il        ))
(( giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai     ))
(( soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova      ))
(( pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle          ))
(( particolari esigenze;                                           ))
    b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni  di  eta'
ed  abbiano  titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5 t, (( autotreni ed autoarticolati, )) adibiti
al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno  carico,  non
sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
    c)  di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
    d) di coloro nei confronti dei quali l'esito  degli  accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui
al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida.
  5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni  di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi
decide, sentita la commissione medica centrale  istituita  presso  il
Ministero  dei  trasporti.  Tale  commissione  esprime  il suo parere
avvalendosi  eventualmente  di  accertamenti  demandati  agli  organi
sanitari  periferici  delle  Ferrovie  dello  Stato.   La   anzidetta
commissione  ha  altresi'  il  compito,  su  richiesta  del  suddetto
Ministero,  di   esprimere   il   parere   su   particolari   aspetti
dell'idoneita'   psichica   e   fisica   alla   guida,   nonche'  sul
coordinamento e  sull'indirizzo  della  attivita'  delle  commissioni
mediche locali.
  6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede
di   decisione   del   ricorso  avverso  ((  il  provvedimento  della
sospensione della patente di guida di  cui  all'art.  129,  comma  2,
nonche'  in  sede  di  decisione  del ricorso avverso la revoca della
patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 130,  comma
1, lettera )) a).
  7.  Per  esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma 4, lettera a),  il  Ministro  dei  trasporti  si  avvale  della
collaborazione  di  medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
  8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
    a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e  confermare  le
patenti di guida;
    b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
    c)   la  composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento  delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra'  far  parte
un  medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione,
qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui  alla
lettera  a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte
un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C..  Puo'
intervenire,   ove  richiesto  dall'interessato,  un  medico  di  sua
fiducia.
(( d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere   ))
(( guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C            ))
(( e D.                                                            ))
(( 9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le          ))
(( commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,      ))
(( qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei          ))
(( requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica          ))
(( valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati ))
(( all'esercizio della professione ed iscritti all'albo            ))
(( professionale. ))                                               ))
  10. Con decreto del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro della sanita', e' istituito un apposito comitato tecnico che
ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni
sul  progresso  tecnico-scientifico  che  ha riflessi sulla guida dei
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  60  del  D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto per
          effetto dell'avviso di  rettifica  al  predetto  D.Lgs.  n.
          360/1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 51 del 3 marzo 1994.