Art. 119. 
                        Continuita' educativa 
 
  1.  La  scuola  elementare,  anche  mediante  forme   di   raccordo
pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e  con
la  scuola  media,  contribuisce  a  realizzare  la  continuita'  del
processo educativo. 
  2. Il Ministro della  pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  definisce,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali  della  scuola,
le forme  e  le  modalita'  del  raccordo  di  cui  al  comma  1,  in
particolare in ordine a: 
    a) la comunicazione di dati sull'alunno; 
    b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione
con la famiglia  o  con  chi  comunque  esercita  sull'alunno,  anche
temporaneamente, la potesta' parentale; 
    c)  il  coordinamento  dei  curricoli  degli  anni   iniziali   e
terminali; 
    d) la formazione delle classi iniziali; 
    e) il sistema di valutazione degli alunni; 
    f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali. 
  3. Le condizioni della continuita'  educativa,  anche  al  fine  di
favorire opportune  armonizzazioni  della  programmazione  didattica,
sono garantite  da  incontri  periodici  tra  direttori  didattici  e
presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi  di
scuola interessati.