Art. 119.
                            Autorizzazioni
  1.   Sono  conservate   allo  Stato   le  funzioni   amministrative
concernenti:
  a) l'autorizzazione  alla produzione, importazione e  immissione in
commercio  di medicinali,  gas medicinali,  presidi medicochirurgici,
prodotti   alimentari  destinati   ad  alimentazioni   particolari  e
dispositivi medici,  anche ad uso veterinario,  salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
  b) l'autorizzazione  alla produzione, importazione e  immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
  c) l'autorizzazione alla importazione  o esportazione di sostanze o
preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
  d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione scientifica di
medicinali  e presidi  medicochirurgici,  dei  dispositivi medici  in
commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
  2. Sono  conservate allo Stato le  funzioni amministrative relative
alle attivita'  sottoelencate. Lo  svolgimento di dette  attivita' si
intende   autorizzato,   conformemente   alla   disciplina   prevista
dall'articolo 20 della  legge 7 agosto 1990, n. 241,  qualora non sia
comunicato  all'interessato  il  provvedimento di  diniego  entro  il
termine pure di seguito indicato:
  a) produzione a scopo di vendita  o preparazione per conto terzi o,
comunque, per la  distribuzione per il consumo  di mangimi contenenti
integratori o integratori medicati, di cui all'articolo 6 della legge
15 febbraio  1963, n. 281.  Ai sensi  dell'articolo 20 della  legge 7
agosto  1990,  n. 241,  la  domanda  di autorizzazione  si  considera
accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di
un termine  minore con  regolamento da emanarsi  ai sensi  del citato
articolo 20;
  b) produzione a scopo di vendita  o preparazione per conto terzi o,
comunque,  per la  distribuzione  per il  consumo,  di integratori  o
integratori medicati per  mangimi, di cui all'articolo  7 della legge
15 febbraio  1963, n. 281.  Ai sensi  dell'articolo 20 della  legge 7
agosto  1990,  n. 241,  la  domanda  di autorizzazione  si  considera
accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di
un termine  minore con  regolamento da emanarsi  ai sensi  del citato
articolo 20;
  c) vendita di  ogni singolo integratore e  integratore medicato per
mangimi, sia  di fabbricazione nazionale  che di importazione  di cui
all'articolo  8  della legge  15  febbraio  1963,  n. 281.  Ai  sensi
dell'articolo 20  della legge 7  agosto 1990,  n. 241, la  domanda di
autorizzazione  si considera  accolta  qualora  non venga  comunicato
all'interessato  il  provvedimento di  diniego  entro  il termine  di
sessanta  giorni,  salva  la  fissazione di  un  termine  minore  con
regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20.
 
          Note all'art. 119:
            -  Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione
          della  direttiva  93/42/CEE,  concernente   i   dispositivi
          medici"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo
          1997, n. 54, suppl. ord.
            - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 241  del  1990
          si veda in nota all'art. 19.
            - Si trascrive il testo degli artt. 6, 7 e 8 della citata
          legge 15 febbraio 1963, n. 281:
            "Art. 6. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
          preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione
          per   il   consumo,   mangimi   contenenti   integratori  o
          integratori  medicati  deve  chiedere  l'autorizzazione  al
          Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che
          la  rilascia,  a  tempo  indeterminato,  di  concerto con i
          Ministri per l'agricoltura e le foreste e per  la  sanita',
          previo   accertamento   da   parte   di   una   commissione
          provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo
          dell'ispettorato  provinciale  dell'agricoltura  e  di   un
          funzionario   della   camera   di   commercio,   industria,
          agricoltura  e  artigianato,  che  le  attrezzature  ed   i
          requisiti    igienico-sanitari    degli    impianti   siano
          rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
            L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni  anno
          solare   o   sua   frazione,  della  tassa  di  concessione
          governativa nella misura di L. 10.000 da  corrispondere  in
          modo ordinario.
            Ove  nella produzione di mangimi contenenti integratori o
          integratori medicati siano impiegati  mangimi  semplici  di
          origine  animale  di  produzione  nazionale  questi  devono
          essere forniti da ditte debitamente  autorizzate  ai  sensi
          dell'art.  4,  o, qualora siano importati, devono risultare
          privi di agenti patogeni.
            Non sono  soggetti  all'obbligo  dell'autorizzazione  gli
          imprenditori  agricoli  che  producano  mangimi semplici di
          origine  animale,  mangimi   composti,   mangimi   composti
          concentrati,  mangimi  contenenti integratori o integratori
          medicati   per   esclusivo   consumo   aziendale,   purche'
          impieghino  integratori medicati e nuclei medicati prodotti
          da ditte regolarmente autorizzate".
            "Art. 7. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
          preparare per conto terzi o, comunque per la  distribuzione
          per  il  consumo,  integratori  o  integratori medicati per
          mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni  al  Minisrro
          per  la  sanita' che le rilascia, a tempo indeterminato, di
          concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le  foreste
          e  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato, previo
          accertamento  da  parte  di  una  commissione   provinciale
          composta    del   medico   provinciale,   del   veterinario
          provinciale,   del   capo   dell'ispettorato    provinciale
          dell'agricoltura  e  di  un  funzionario  della  camera  di
          commercio, industria, agricoltura  ed  artigianato  che  le
          attrezzature   ed   i   requisiti  igienico-sanitari  degli
          impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono
          conseguire.
            Le   autorizzazioni   sono  richieste  anche  quando  gli
          integratori o gli integratori  medicati  per  mangimi  sono
          prodotti  da chi li impiega direttamente nella preparazione
          di mangimi semplici integrati, mangimi  semplici  integrati
          medicati,  mangimi  composti  integrati,  mangimi  composti
          integrati medicati, nuclei e nuclei  medicati  sia  per  la
          vendita che per conto terzi.
            Le  autorizzazioni  sono  soggette  al pagamento per ogni
          anno solare o sua  trazione,  della  tassa  di  concessione
          governativa  nella  misura di L. 10.000 da corrispondere in
          modo ordinario.
            Chi intende produrre a scopo di vendita o  preparare  per
          conto  terzi  o,  comunque,  per  la  di stribuzione per il
          consumo, integratori,  integratori  medicati  per  mangimi,
          nuclei   medicati,  mangimi  semplici  integrati  medicati,
          mangimi  composti  integrati   medicati,   deve   avvalersi
          dell'opera  di un laureato in farmacia o in scienze agrarie
          o  in  chimica  o  in  chimica  industriale  o  in  scienze
          biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo. Il
          suddetto   laureato   deve   prestare  la  sua  opera  come
          dipendente  in  maniera  continuativa  nelle  aziende   che
          producono   integratori,   integratori  medicati  o  nuclei
          medicati".
            Art. 8. - Per la vendita di ogni  singolo  integratore  e
          integratore  medicato  per  mangimi  sia  di  fabbricazione
          nazionale che di importazione,  deve  essere  richiesta  la
          registrazione  al Ministro per la sanita' che la concede di
          concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
          e  con  il  Ministro  per  l'industria,  il   commercio   e
          l'artigianato,  sentito il parere della commissione tecnica
          di  cui  all'art.   9   che   accerta   la   corrispondenza
          dell'integratore  o  dell'integratore medicato per mangimi,
          alle caratteristiche previste nell'art. 1.
            La  registrazione   e'   richiesta   anche   quando   gli
          integratori  o  gli  integratori  medicati per mangimi sono
          prodotti da chi li impiega nella  preparazione  di  mangimi
          semplici  integrati,  mangimi  semplici integrati medicati,
          mangimi  composti  integrati,  mangimi  composti  integrati
          medicati,  nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla
          vendita.
            Nella domanda di registrazione di  cui  al  primo  comma,
          deve  essere  indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi
          dell'art. 7  presso  il  quale  si  intende  effettuare  la
          produzione   degli   integratori   per   mangimi   e  degli
          integratori medicati per mangimi.
            Il  decreto  di  registrazione  riporta  la  composizione
          dell'integratore  e dell'integratore medicato per mangimi e
          ne indica le percentuali minime e  massime  di  impiego  in
          rapporto alle specie animali per cui viene preparato.
            Il  decreto  di  registrazione  e' soggetto alla tassa di
          concessione governativa di L. 10.000  da  pagarsi  in  modo
          ordinario.
            Il  Ministero  della  sanita'  ogni  anno  pubblica nella
          Gazzetta  Ufficiale  l'elenco  degli  integratori  e  degli
          integratori  medicati  per  mangimi che abbiano ottenuto la
          registrazione ai sensi dei comma precedenti.
            Quando le qualita dei  principi  attivi  contenuti  negli
          integratori e negli integratori medicati e le relative dosi
          di impiego rientrano nel limiti stabiliti dall'art. 1 della
          presente   legge,  la  vendita  dei  detti  integratori  e'
          consentita dal momento in cui e' presentata la  domanda  di
          registrazione".