Art. 119. Attivita' non rientranti nella libera professione intramuraria 1. Non rientrano fra le attivita' libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorche' possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennita', le seguenti attivita': a) partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualita' di docente; b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello stato di invalidita' civile e di handicap); d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; e) partecipazione ai comitati scientifici; f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali; g) attivita' professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuita' delle prestazioni; h) attivita' professionale resa in qualita' di ctu presso i tribunali. 2. Le attivita' e gli incarichi di cui al comma 1, ancorche' a carattere non gratuito, possono essere svolte previa autorizzazione da parte dell'azienda o ente, ove necessaria ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, che dovra' valutare se, in ragione della continuita' o della gravosita' dell'impegno richiesto nonche' della sussistenza di un conflitto d'interesse non siano incompatibili con l'attivita' e gli impegni istituzionali. 3. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nessun compenso e' dovuto per le attivita' del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprensivita' e di tali funzioni si dovra' tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.