Art. 119 
 
      (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio) 
 
  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo
economico mensile pari a 600 euro  per  un  massimo  di  tre  mesi  e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di  cui  all'articolo
83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il  contributo  non  spetta  ai  magistrati  onorari  dipendenti
pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e'  cumulabile  con
altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del
presente decreto. 
  3. Il contributo economico di  cui  al  comma  1  e'  concesso  con
decreto del Direttore generale degli affari interni del  Dipartimento
per gli affari di  giustizia,  del  Ministero  della  giustizia,  nel
limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  si   provvede
nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione  vigente  nell'anno
2020, nel Programma  1.4  "Servizi  di  gestione  amministrativa  per
l'attivita' giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di
previsione del Ministero della giustizia.