Art. 12.
                        Infortunio in itinere
  1.  All'articolo  2 e all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Salvo  il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti
dal  lavoro  o,  comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende
gli  infortuni  occorsi  alle  persone  assicurate durante il normale
percorso  di  andata  e  ritorno  dal luogo di abitazione a quello di
lavoro,  durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro
se  il  lavoratore  ha  piu'  rapporti  di  lavoro e, qualora non sia
presente  un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso
di  andata  e  ritorno  dal  luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale  dei  pasti.  L'interruzione  e  la  deviazione si intendono
necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze
essenziali  ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo
di  trasporto  privato, purche' necessitato. Restano, in questo caso,
esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e
di  psicofarmaci  o  dall'uso  non  terapeutico  di  stupefacenti  ed
allucinogeni;  l'assicurazione,  inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
 
          Note all'art. 12:
              -  L'art.  2 e l'art. 210 del testo unico n. 1124/1965,
          come  integrati  dal presente decreto, risultano essere del
          seguente tenore:
              "Art.  2.  -  L'assicurazione comprende tutti i casi di
          infortunio  avvenuti  per  causa  violenta  in occasione di
          lavoro,  da  cui  sia  derivata  la  morte  o un'inabilita'
          permanente   al   lavoro,   assoluta   o  parziale,  ovvero
          un'inabilita'  temporanea assoluta che importi l'astensione
          dal lavoro per piu' di tre giorni.
              Agli  effetti  del  presente  decreto,  e'  considerata
          infortunio  sul  lavoro  l'infezione  carbonchiosa.  Non e'
          invece  compreso  tra  i  casi  di  infortunio  sul  lavoro
          l'evento  dannoso derivante da infezione malarica, il quale
          e' regolato da disposizioni speciali.
              Salvo  il  caso  di interruzione o deviazione del tutto
          indipendenti   dal  lavoro  o,  comunque  non  necessitate,
          l'assicurazione   comprende   gli  infortuni  occorsi  alle
          persone  assicurate durante il normale percorso di andata e
          ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
          il  normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il
          lavoratore  ha  piu'  rapporti di lavoro e, qualora non sia
          presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
          percorso  di  andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello
          di  consumazione  abituale  dei  pasti. L'interruzione e la
          deviazione  si  intendono  necessitate quando sono dovute a
          cause   di   forza  maggiore,  ad  esigenze  essenziali  ed
          improrogabili  o  all'adempimento  di  obblighi  penalmente
          rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
          del   mezzo   di  traporto  privato,  purche'  necessitato.
          Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
          cagionati  dall'abuso  di  alcolici  e  di  psicofarmaci  o
          dall'uso  non  terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
          l'assicurazione,  inoltre,  non  opera  nei  confronti  del
          conducente  sprovvisto  della  prescritta  abilitazione  di
          guida".
              "Art. 210. - L'assicurazione secondo il presente titolo
          comprende  tutti  i  casi  di infortunio avvenuto per causa
          violenta  in  occasione  di  lavoro, da cui sia derivata la
          morte,  o  un'inabilita'  permanente  al lavoro, assoluta o
          parziale,  ovvero  una  inabilita'  temporanea assoluta che
          importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni.
              Deve  considerarsi  come inabilita' permanente assoluta
          la   conseguenza   di   un   infortunio   la   quale  tolga
          completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
              Deve  considerarsi  come inabilita' permanente parziale
          la  conseguenza  di  un  infortunio, la quale diminuisca in
          misura  superiore la quindici per cento e per tutta la vita
          l'attitudine   al  lavoro,  in  conformita'  della  tabella
          allegato n. 2.
              Si  considera  come  inabilita'  temporanea assoluta la
          conseguenza di un infortunio che, impedisca totalmente e di
          fatto  per  un determinato periodo di tempo di attendere al
          lavoro.
              Salvo  il  caso  di interruzione o deviazione del tutto
          indipendenti   dal  lavoro  o,  comunque  non  necessitate,
          l'assicurazione   comprende   gli  infortuni  occorsi  alle
          persone  assicurate durante il normale percorso di andata e
          ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
          il  normale  percorso  che  collega  luoghi di lavoro se il
          lavoratore  ha  piu'  rapporti di lavoro e, qualora non sia
          presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
          percorso  di  andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello
          di  consumazione  abituale  dei  pasti. L'interruzione e la
          deviazione  si  intendono  necessitate quando sono dovute a
          cause   di   forza  maggiore,  ad  esigenze  essenziali  ed
          improrogabili  o  all'adempimento  di  obblighi  penalmente
          rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
          del   mezzo   di  traporto  privato,  purche'  necessitato.
          Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
          cagionati  dall'abuso  di  alcolici  e  di  psicofarmaci  o
          dall'uso  non  terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
          l'assicurazione,  inoltre,  non  opera  nei  confronti  del
          conducente  sprovvisto  della  prescritta  abilitazione  di
          guida".