Art. 12
Vendita delle carni equine
1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza
sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928,
n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono
essere sempre vendute in spacci a parte".
2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono
soppresse le parole: "di quelle equine e".
Note all'Art. 12:
- Il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 reca:
"Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni". - Il testo vigente dell'Art. 30 del
succitato regio decreto, cosi' come modificato dalla
presente legge, cosi' recita: "Art. 30. - E' vietato di
tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al
libero consumo e carni di bassa macelleria. L'autorita'
comunale puo', invece, autorizzare la vendita nello spaccio
delle carni appartenenti alle diverse specie animali".
- Il testo vigente dell'Art. 3 della legge 4 aprile
1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge
26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita
delle carni fresche e congelate), gia' modificato dall'Art.
1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 e dalla legge
18 marzo 1977, n. 63, come ulteriormente modificato dalla
presente legge, cosi' recita: "Art. 3. - Negli spacci
destinati alla vendita di carni possono essere vendute
carni fresche, congelate e scongelate, e comunque
preparate, conservate o confezionate, di qualsiasi specie
animale, ad eccezione di quelle di bassa macelleria, che
devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente
destinati".