Art. 12
                     Vendita delle carni equine

  1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza
sanitaria  delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928,
n.  3298,  sono  soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono
essere sempre vendute in spacci a parte".
  2.  All'  articolo  3  della  legge  4  aprile  1964,  n. 171, come
sostituito  dall'articolo  1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono
soppresse le parole: "di quelle equine e".
 
          Note all'Art. 12:
              - Il  regio  decreto  20 dicembre  1928,  n. 3298 reca:
          "Approvazione  del  regolamento  per la vigilanza sanitaria
          delle  carni".      - Il  testo  vigente  dell'Art.  30 del
          succitato   regio  decreto,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita:     "Art. 30. - E' vietato di
          tenere  e  di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al
          libero consumo e carni di bassa macelleria.     L'autorita'
          comunale puo', invece, autorizzare la vendita nello spaccio
          delle  carni  appartenenti  alle  diverse  specie animali".
              - Il  testo  vigente  dell'Art.  3 della legge 4 aprile
          1964,   n.   171   (Modificazioni  al  regio  decreto-legge
          26 settembre  1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita
          delle carni fresche e congelate), gia' modificato dall'Art.
          1  del  decreto-legge  17 gennaio  1977, n. 3 e dalla legge
          18 marzo  1977,  n. 63, come ulteriormente modificato dalla
          presente  legge,  cosi' recita:     "Art. 3. - Negli spacci
          destinati  alla  vendita  di  carni  possono essere vendute
          carni   fresche,   congelate   e   scongelate,  e  comunque
          preparate,  conservate  o confezionate, di qualsiasi specie
          animale,  ad  eccezione  di quelle di bassa macelleria, che
          devono  essere  vendute  in  spacci  a  cio' esclusivamente
          destinati".