Art. 12
                 Conferimento dei posti di funzione

  1.  Gli  incarichi  di capo di dipartimento o di ufficio di livello
equivalente,   nonche'   gli   incarichi   di  titolare  dell'ufficio
territoriale  del  Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'interno. Gli incarichi di
livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente,
sono  conferiti  a  prefetti  con  decreto del Ministro dell'interno,
sentito  il  Presidente  del Consiglio dei ministri. Restano ferme le
disposizioni  concernenti  il collocamento a disposizione, il comando
ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.
  2.  I  viceprefetti  ed  i  viceprefetti  aggiunti  sono  destinati
esclusivamente  alla  copertura  dei posti di funzione individuati ai
sensi   dell'articolo   10,  comma  1,  nonche',  ferma  restando  la
possibilita'    del    conferimento   di   incarichi   commissariali,
all'espletamento  di  incarichi  speciali  conferiti  con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o del Ministro competente in
relazione   alla  natura  dell'incarico,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'interno.
  3.  Gli  incarichi  di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai
viceprefetti  aggiunti,  nell'ambito  dei dipartimenti e degli uffici
equiparati,  dal  capo  del  dipartimento o dal titolare dell'ufficio
equiparato  e, nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal
prefetto in sede.
  4.  Gli  incarichi  di  viceprefetto vicario e di capo di gabinetto
negli  uffici  territoriali  del  governo  e gli incarichi di diretta
collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del
Ministro  dell'interno,  sono  conferiti  dal prefetto o dal capo del
dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le
modalita'  di  cui  ai  commi  2 e 3, si provvede, ove necessario, al
conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.