Art. 12.
                   (Figure professionali sociali)
1.  Con  decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare
entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro
e   della   previdenza   sociale,   della   pubblica   istruzione   e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, sulla
base  dei  criteri  e  dei  parametri  individuati  dalla  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  ai  sensi  dell'articolo  129,  comma 2, del decreto
legislativo   31   marzo  1998,  n.  112,  sono  definiti  i  profili
professionali delle figure professionali sociali.
2.  Con  regolamento  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale, da
emanare di concerto con i Ministri della sanita' e dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti:
a)  le  figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi
di  laurea  di  cui  all'articolo  6  del  regolamento  recante norme
concernenti  l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b)  le  figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di
formazione  organizzati  dalle  regioni,  nonche'  i criteri generali
riguardanti  i  requisiti  per  l'accesso,  la durata e l'ordinamento
didattico dei medesimi corsi di formazione;
c)  i  criteri  per  il riconoscimento e la equiparazione dei profili
professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3.  Gli  ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2,
lettera  a), sono definiti dall'universita' ai sensi dell'articolo 11
del   citato   regolamento   adottato   con   decreto   del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
4.  Restano  ferme  le  disposizioni di cui all'articolo 3-octies del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.   502,  introdotto
dall'articolo  3  del  decreto  legislativo  19  giugno 1999, n. 229,
relative   ai  profili  professionali  dell'area  socio-sanitaria  ad
elevata integrazione socio-sanitaria.
5.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e
successive   modificazioni,   con   decreto   dei   Ministri  per  la
solidarieta' sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e  per  la funzione pubblica, da emanare entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
individuate,  per  le  figure  professionali sociali, le modalita' di
accesso  alla  dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma
2  sono  reperite  dalle amministrazioni responsabili delle attivita'
formative  negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione,
avvalendosi  anche  del  concorso  del  Fondo sociale europeo e senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
 
          Note all'art. 12, comma 1:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
          -  Per  il testo dell'art. 129, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  112  del 1998, si veda in note all'art. 2,
          comma 1.
          Nota all'art. 12, comma 2:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
          Nota all'art. 12, comma 2, lettera a):
          - Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante:
          "Regolamento    recante   norme   concernenti   l'autonomia
          didattica  degli  atenei",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2. Il testo dell'art. 6 e'
          il seguente:
          "Art.  6  (Requisiti  di  ammissione ai corsi di studio). -
          1. Per  essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
          in  possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
          di   altro   titolo   di   studio   conseguito  all'estero,
          riconosciuto  idoneo.  I  regolamenti  didattici di ateneo,
          ferme  restando  le attivita' di orientamento, coordinate e
          svolte   ai   sensi  dell'art.  11,  comma 7,  lettera  g),
          richiedono   altresi'   il  possesso  o  l'acquisizione  di
          un'adeguata  preparazione  iniziale.  A tal fine gli stessi
          regolamenti  didattici  definiscono le conoscenze richieste
          per   l'accesso   e  ne  determinano,  ove  necessario,  le
          modalita'  di  verifica,  anche  a conclusione di attivita'
          formative    propedeutiche,    svolte    eventualmente   in
          collaborazione   con   istituti  di  istruzione  secondaria
          superiore.  Se la verifica non e' positiva vengono indicati
          specifici  obblighi  formativi aggiuntivi da soddisfare nel
          primo  anno  di  corso.  Tali obblighi formativi aggiuntivi
          sono  assegnati  anche agli studenti dei corsi di laurea ad
          accesso  programmato  che  siano stati ammessi ai corsi con
          una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
          2.  Per  essere ammessi ad un corso di laurea specialistica
          occorre  essere  in  possesso della laurea, ovvero di altro
          titolo   di   studio  conseguito  all'estero,  riconosciuto
          idoneo.  Nel  caso  di  corsi di laurea specialistica per i
          quali   non   sia  previsto  il  numero  programmato  dalla
          normativa   vigente   in   materia   di  accessi  ai  corsi
          universitari,  occorre,  altresi', il possesso di requisiti
          curriculari  e  l'adeguatezza  della personale preparazione
          verificata dagli atenei.
          3.  In  deroga  al  comma 2, i decreti ministeriali possono
          prevedere  l'ammissione ad un corso di laurea specialistica
          con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore,
          esclusivamente  per  corsi  di studio regolati da normative
          dell'Unione  europea  che  non  prevedano,  per tali corsi,
          titoli  universitari  di  primo  livello,  fatta  salva  la
          verifica  dell'adeguata  preparazione  iniziale  di  cui al
          comma 1.
          4.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di specializzazione
          occorre  essere  in possesso almeno della laurea, ovvero di
          altro  titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
          idoneo.  Nel  rispetto delle norme e delle direttive di cui
          all'art.  3,  comma 6,  i decreti ministeriali stabiliscono
          gli  specifici  requisiti  di  ammissione  ad  un  corso di
          specializzazione,   ivi   compresi  gli  eventuali  crediti
          formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al titolo di
          studio   gia'   conseguito,  purche'  nei  limiti  previsti
          dall'art. 7, comma 3.
          5.  Per  essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca
          occorre  essere  in  possesso  della  laurea  specialistica
          ovvero  di  altro  titolo di studio conseguito all'estero e
          riconosciuto idoneo.
          6.  Il  riconoscimento  dell'idoneita' dei titoli di studio
          conseguiti  all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi
          di   studio   e  di  dottorato  di  ricerca  e'  deliberata
          dall'universita'  interessata,  nel  rispetto degli accordi
          internazionali vigenti".
          Nota all'art. 12, comma 3:
          -  Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale n.
          509 del 1999, e' il seguente:
          "Art.  11  (Regolamenti  didattici  di  ateneo).  -  1.  Le
          universita'  disciplinano  gli  ordinamenti  didattici  dei
          propri  corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo
          che  sono  redatti  nel rispetto, per ogni corso di studio,
          delle disposizioni del presente regolamento e di successivi
          decreti  ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai
          sensi  dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
          n. 341.
          2.   I  regolamenti  didattici  di  ateneo  e  le  relative
          modifiche  sono  emanati  con decreto rettorale e sono resi
          noti  anche  con le modalita' di cui all'art. 17, comma 95,
          lettera  b),  della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata
          in  vigore  degli  ordinamenti  didattici  e' stabilita nel
          decreto rettorale di emanazione.
          3. Ogni ordinamento didattico determina:
            a) le  denominazioni  e gli obiettivi formativi dei corsi
          di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
            b) il   quadro  generale  delle  attivita'  formative  da
          inserire nei curricula;
            c) i  crediti  assegnati  a ciascuna attivita' formativa,
          riferendoli,  per  quanto  riguarda  quelle  previste nelle
          lettere  a),  b),  c), dell'art. 10, comma 1, ad uno o piu'
          settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
            d) le   caratteristiche   della   prova   finale  per  il
          conseguimento del titolo di studio.
          4.  Le  determinazioni  di cui al comma 3, lettere a) e b),
          sono  assunte dalle universita' previa consultazione con le
          organizzazioni  rappresentative  a livello locale del mondo
          della produzione, dei servizi e delle professioni.
          5.  Per  il  conseguimento  della laurea specialistica deve
          comunque  essere  prevista  la  presentazione  di  una tesi
          elaborata  in  modo originale dallo studente sotto la guida
          di un relatore.
          6.  Il  regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu'
          corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
          7.  I  regolamenti  didattici di ateneo, nel rispetto degli
          statuti,    disciplinano    altresi'    gli    aspetti   di
          organizzazione  dell'attivita' didattica comuni ai corsi di
          studio, con particolare riferimento:
            a) agli  obiettivi,  ai  tempi  e  ai  modi  con  cui  le
          competenti  strutture  didattiche provvedono collegialmente
          alla  programmazione,  al coordinamento e alla verifica dei
          risultati delle attivita' formative;
            b) alle  procedure  di attribuzione dei compiti didattici
          annuali  ai  professori  e ai ricercatori universitari, ivi
          comprese    le   attivita'   didattiche   integrative,   di
          orientamento e di tutorato;
            c) alle  procedure per lo svolgimento degli esami e delle
          altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per
          il conseguimento del titolo di studio;
            d) alle  modalita'  con  cui si perviene alla valutazione
          del  profitto individuale dello studente, che deve comunque
          essere  espressa  mediante  una votazione in trentesimi per
          gli  esami  e  in  centodecimi  per  la  prova  finale, con
          eventuale lode;
            e) alla  valutazione  della  preparazione  iniziale degli
          studenti  che  accedono  ai  corsi  di laurea e ai corsi di
          laurea specialistica;
            f) all'organizzazione      di     attivita'     formative
          propedeutiche  alla valutazione della preparazione iniziale
          degli  studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di
          quelle  relative  agli obblighi formativi aggiuntivi di cui
          al comma 1 dell'art. 6;
            g) all'introduzione  di  un  servizio  di  ateneo  per il
          coordinamento  delle attivita' di orientamento, da svolgere
          in  collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria
          superiore,  nonche' in ogni corso di studio, di un servizio
          di tutorato per gli studenti;
            h) all'eventuale   introduzione   di  apposite  modalita'
          organizzative  delle  attivita'  formative per studenti non
          impegnati a tempo pieno;
            i) alle  modalita' di individuazione, per ogni attivita',
          della  struttura  o  della singola persona che ne assume la
          responsabilita';
            l)   alla  valutazione  della  qualita'  delle  attivita'
          svolte;
            m) alle  forme  di  pubblicita'  dei procedimenti e delle
          decisioni assunte;
            h) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di
          cui all'art. 3, comma 9.
          8.  I  regolamenti  didattici  di  ateneo  disciplinano  le
          modalita'   con   cui   le   universita'  rilasciano,  come
          supplemento  al  diploma  di  ogni  titolo  di  studio,  un
          certificato  che riporta, secondo modelli conformi a quelli
          adottati  dai  Paesi  europei,  le  principali  indicazioni
          relative al curriculum specifico seguito dallo studente per
          conseguire il titolo.
          9.  Le  universita', con appositi regolamenti, riordinano e
          disciplinano  le  procedure  amministrative  relative  alle
          carriere  degli studenti in accordo con le disposizioni del
          presente  regolamento, di successivi decreti ministeriali e
          dei  regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di
          valutazioni   statistiche  omogenee  sulle  carriere  degli
          studenti  universitari,  il  Ministro,  con propri decreti,
          individua  i dati essenziali che devono essere presenti nei
          sistemi  informativi sulle carriere degli studenti di tutte
          le universita'".
          Nota all'art. 12, comma 4:
          - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
          "Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
          dell'art.  1  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
          n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 3-octies,
          introdotto  dall'art.  3  del decreto legislativo 19 giugno
          1999,  n.  229,  reca:  "Norme per la razionalizzazione del
          Servizio  sanitario  nazionale,  a  norma dell'art. 1 della
          legge 30 novembre 1998, n. 419". (Gazzetta Ufficiale del 16
          luglio   1999,   n.  165,  supplemento  ordinario),  e'  il
          seguente:
          "Art.  3-octies (Area delle professioni socio-sanitarie). -
          1. Con  decreto del Ministro della sanita', di concerto con
          il  Ministro  per la solidarieta' sociale e con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          sentito  il  Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e'
          disciplinata   l'istituzione   all'interno   del   Servizio
          sanitario  nazionale,  dell'area  socio-sanitaria a elevata
          integrazione  sanitaria  e  sono  individuate  le  relative
          discipline della dirigenza sanitaria.
          2.  Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
          il   Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentito  il
          Ministro  per  l'universita'  e  la  ricerca  scientifica e
          tecnologica  e  acquisito il parere del Consiglio superiore
          di  sanita',  sono integrate le tabelle dei servizi e delle
          specializzazioni  equipollenti  previste per l'accesso alla
          dirigenza  sanitaria  del  Servizio sanitario nazionale, in
          relazione   all'istituzione   dell'area  socio-sanitaria  a
          elevata integrazione sanitaria.
          3.  Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
          il  Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati,
          sulla  base  di parametri e criteri generali definiti dalla
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali
          dell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria.
          4.  Le  figure  professionali  di  livello non dirigenziale
          operanti  nell'area  socio-sanitaria a elevata integrazione
          sanitaria,  da  formare con corsi di diploma universitario,
          sono   individuate   con  regolamento  del  Ministro  della
          sanita',  di  concerto  con  i  Ministri dell'universita' e
          della   ricerca   scientifica   e   tecnologica  e  per  la
          solidarieta' sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400;  i  relativi  ordinamenti
          didattici  sono  definiti  dagli atenei, ai sensi dell'art.
          17,  comma  95,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla
          base  di  criteri  generali  determinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  emanato  di  concerto  con gli altri Ministri
          interessati,  tenendo conto dell'esigenza di una formazione
          interdisciplinare,  adeguata  alle competenze delineate nei
          profili  professionali  e  attuata con la collaborazione di
          piu' facolta' universitarie.
          5.    Le    figure    professionali    operanti   nell'area
          socio-sanitaria   a   elevata  integrazione  sanitaria,  da
          formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con
          regolamento  del  Ministro della sanita' di concerto con il
          Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  3 agosto 1988, n. 400; con lo
          stesso   decreto   sono  definiti  i  relativi  ordinamenti
          didattici".
          Nota all'art. 12, comma 5:
          -  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge   23 ottobre  1992,  n.  421",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento
          ordinario.