Art. 12. 
                   (Funzionamento e attribuzioni) 
   1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede
presso il Dipartimento per gli affari  sociali,  adotta  un  apposito
regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento. 
   2. Con regolamento,  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono disciplinati le procedure per la gestione  delle  risorse
assegnate all'Osservatorio e  i  rapporti  tra  l'Osservatorio  e  il
Dipartimento per gli affari sociali. 
   3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze: 
   a)  assistenza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento   per   gli   affari    sociali,    nella    tenuta    e
nell'aggiornamento del registro nazionale; 
   b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e
all'estero; 
   c)  pubblicazione  di  un  rapporto  biennale  sull'andamento  del
fenomeno associativo e sullo  stato  di  attuazione  della  normativa
europea, nazionale e regionale sull'associazionismo; 
   d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento  per
lo svolgimento delle attivita' associative  nonche'  di  progetti  di
informatizzazione e di banche dati  nei  settori  disciplinati  dalla
presente legge; 
   e) pubblicazione di un  bollettino  periodico  di  informazione  e
promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza
dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di  promozione
civile e sociale; 
   f) approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni  iscritte  nei
registri  di  cui  all'articolo  7  per  fare  fronte  a  particolari
emergenze sociali e per favorire  l'applicazione  di  metodologie  di
intervento particolarmente avanzate; 
   g) promozione di scambi di conoscenze e  forme  di  collaborazione
fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e  le
associazioni straniere; 
   h)  organizzazione,  con  cadenza  triennale,  di  una  conferenza
nazionale sull'associazionismo, alla  quale  partecipino  i  soggetti
istituzionali e le associazioni interessate; 
   i)  esame  dei  messaggi  di  utilita'   sociale   redatti   dalle
associazioni iscritte  nei  registri  di  cui  all'articolo  7,  loro
determinazione e  trasmissione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
   4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si  avvale
delle  risorse  umane  e  strumentali  messe   a   disposizione   dal
Dipartimento per gli affari sociali. 
   5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e  di
lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001. 
 
          Nota all'art. 12, comma 2:
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.