Art. 12.
               Esame finale e rilascio dell'attestato
  1.  La  frequenza  ai  corsi  e'  obbligatoria e non possono essere
ammessi  alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato
il  tetto  massimo  di  assenze  indicato  dalla  regione o provincia
autonoma  nel  provvedimento  istitutivo  dei  corsi,  e comunque non
superiore al 10% delle ore complessive.
  2.  Al  termine  del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova
teorica  e  ad una prova pratica da parte di una apposita commissione
d'esame,  la cui composizione e' individuata dal citato provvedimento
regionale   e   della   quale   fa   parte   un   esperto   designato
dall'assessorato  regionale  alla  sanita'  ed  uno  dall'assessorato
regionale alle politiche sociali.
  3.  In  caso  di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il
corso  si  considera  interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso
successivo  avverra'  secondo  modalita'  stabilite  dalla  struttura
didattica.
  4.  All'allievo  che supera le prove, e' rilasciato dalle regioni e
provincie  autonome  un  attestato  di  qualifica  valido su tutto il
territorio  nazionale, nelle strutture, attivita' e servizi sanitari,
socio sanitari e socio assistenziali.