Art. 12. Esame finale e rilascio dell'attestato 1. La frequenza ai corsi e' obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. 2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione e' individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanita' ed uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali. 3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverra' secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica. 4. All'allievo che supera le prove, e' rilasciato dalle regioni e provincie autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attivita' e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali.