Art. 12.
            Le borse di studio concesse dalle universita'
  1.  Qualora le universita' concedano con oneri a carico del proprio
bilancio,  ai  sensi  della  legge  2 dicembre 1991, n. 390, art. 15,
borse  di  studio  destinate  a  coprire i costi di mantenimento agli
studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in
via  prioritaria  alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle
borse  di  studio concesse dalle regioni e dalle province autonome ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8.
  2.  Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse
norme  vigenti  per  quelle  concesse  dalle regioni e dalle province
autonome, ai sensi del presente decreto.
  3. Qualora le universita' concedano, con oneri a carico del proprio
bilancio,  altre  borse  di studio con specifiche e diverse finalita'
rispetto  a  quelle  indicate  al  comma  1, anche con l'obiettivo di
premiare studenti particolarmente meritevoli, nonche' borse di studio
istituite  e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si
applicano  le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente
decreto.