Art. 12. Le borse di studio concesse dalle universita' 1. Qualora le universita' concedano con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8. 2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente decreto. 3. Qualora le universita' concedano, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalita' rispetto a quelle indicate al comma 1, anche con l'obiettivo di premiare studenti particolarmente meritevoli, nonche' borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.