Art. 12. 
                       (Copertura finanziaria) 
 
1.  Per  il  finanziamento  del  Fondo  di  cui  all'articolo  6,  e'
autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80
miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno  2002  e  di
lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 
2. All'onere derivante dal comma 1  si  provvede,  per  l'anno  2000,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo, e,  per  il  triennio  2001-2003,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
finanziario    2001,    allo    scopo    parzialmente     utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  medesimo.  Il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo  del  Fondo
di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria  con  le
modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 29 marzo 2001 
 
                               CIAMPI 
                                   Amato, Presidente del Consiglio 
                                   dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
          Nota all'art. 12:
              - La  legge  5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del  22 agosto 1978 n. 233, cosi' come sostituito dall'art.
          2,  comma  16, della legge 25 giugno 1999, n. 208. Il testo
          dell'art. 11, comma 3, lettera f) e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-e) (omissis);
                f) gli stanziamenti di spesa in apposita tabella, per
          il  rifinanziamento  per  non  piu'  di  un  anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;".