Art. 12.
        Rapporti tra le fondazioni e gli enti di riferimento
  1.   Gli   enti   di   riferimento   definiscono   le  linee  guida
dell'attivita'  delle fondazioni per tutta la durata del consiglio di
amministrazione.  Le  linee guida sono aggiornate di anno in anno con
conseguente  rimodulazione  delle  risorse  previste  ovvero, qualora
siano  individuate  nuove  o maggiori  spese,  con  il reperimento di
risorse aggiuntive.
  2.  Gli enti di riferimento approvano, su proposta del consiglio di
amministrazione,   il   piano   pluriennale   delle  attivita'  della
fondazione,  nonche'  il  "Piano  di attivita' annuale" elaborato dal
consiglio  stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attivita',
deve  comunque  essere conforme alle linee guida determinate ai sensi
del comma 1.
  3.  I  rapporti tra gli enti di riferimento e le fondazioni, per le
prestazioni  di  collaborazione,  consulenza,  assistenza,  servizio,
supporto,  promozione  delle  attivita' la cui tipologia e' stabilita
dal presente regolamento, sono regolati dallo statuto e da specifiche
convenzioni.   I   conferimenti  di  beni  da  parte  degli  enti  di
riferimento  sono  adottati con le modalita' stabilite nei rispettivi
statuti.
  4.  Al  termine  di  ogni  biennio  gli enti di riferimento, con le
modalita'  stabilite  nei  singoli  statuti,  verificano l'attuazione
delle  linee  guida di attivita' e l'adempimento delle convenzioni di
cui   al   comma   3.  In  caso  di  mancata  o  grave  irregolarita'
nell'attuazione   delle   linee   guida   di  attivita'  o  di  grave
inadempimento  delle  suindicate  convenzioni gli enti di riferimento
possono  procedere  alla  revoca ed alla contestuale sostituzione dei
componenti il consiglio di amministrazione dallo stesso designati.