Art. 12.
                         Disposizioni finali

  1.  Agli  interventi  di  bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati   previsti   dal   Programma   nazionale  si  applicano  le
definizioni, i limiti di accettabilita', i criteri, le procedure e le
modalita'  stabiliti  nel  regolamento di cui al decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471.
  2.  Con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato
al presente decreto.
  3.  Con  successivi  decreti  si provvedera' al trasferimento delle
risorse  alle  regioni  o  alla  contabilita' speciale dei commissari
delegati  per  l'emergenza rifiuti nonche' all'ulteriore ripartizione
delle risorse disponibili.
  4.  Sono  fatti  salvi  i  poteri attribuiti ai commissari delegati
dalle ordinanze di protezione civile.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 18 settembre 2001

                                                Il Ministro: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 296