Art. 12. Disposizioni finali 1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilita', i criteri, le procedure e le modalita' stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. 2. Con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato al presente decreto. 3. Con successivi decreti si provvedera' al trasferimento delle risorse alle regioni o alla contabilita' speciale dei commissari delegati per l'emergenza rifiuti nonche' all'ulteriore ripartizione delle risorse disponibili. 4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati dalle ordinanze di protezione civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 2001 Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 296