Art. 12
         Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo

  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo gia' in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996,
n.  665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
             Note all'art. 12:
                 Comma 1:
                 -   La   legge   2l dicembre  1996,  n.  665,  reca:
          "Trasformazione  in  ente  di  diritto  pubblico  economico
          dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale".
                 - Il testo degli articoi 30 e 33 decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
          il seguente:
                 "Art.   30   (Passaggio  diretto  di  personale  tra
          amministrazioni  diverse).  - 1. Le amministrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante passaggio
          diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
          servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
          di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo
          consenso dell'amministrazione di appartenenza.
                 2. I contratti collettivi nazionali possono definire
          le  procedure  e  i  criteri  generali  per l'attuazione di
          quanto previsto dal comma 1.".
                 "Art.   33   (Eccedenze  di  personale  e  mobilita'
          collettiva).  (Art.  35  del  decreto legislativo n. 29 del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  14  del  decreto
          legislativo  n.  470  del  1993  e dall'art. 16 del decreto
          legislativo  n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
          legislativo  n.  80  del  1998 e successivamente modificato
          dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze di
          personale  sono  tenute  ad  informare  preventivamente  le
          organizzazioni  sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare
          le  procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
          disposizioni  di  cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
          in  particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
          e successive modificazioni ed integrazioni.
                 2.  Il  presente  articolo trova applicazione quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di dieci unita' si' intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
                 3.  La  comunicazione  preventiva di cui all'art. 4,
          comma  2,  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
          alle   rappresentanze   unitarie   del   personale  e  alle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
          collettivo  nazionale del comparto o area. La comunicazione
          deve  contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
          situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
          per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
          a  riassorbire  le  eccedenze  all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
                 4.   Entro   dieci   giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
                 5.  La  procedura si conclude decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
                 6.   I   contratti   collettivi   nazionali  possono
          stabilire  criteri  generali  e  procedure  per consentire,
          tenuto   conto   delle  caratteristiche  del  comparto,  la
          gestione   delle   eccedenze  di  personale  attraverso  il
          passaggio  diretto  ad  altre  amministrazioni  nell'ambito
          della  provincia o in quello diverso che, in relazione alla
          distribuzione  territoriale  delle  amministrazioni  o alla
          situazione  del  mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai
          contratti    collettivi    nazionali.   Si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 30.
                 7.  Conclusa  la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
                 8.  Dalla  data  di  collocamento  in disponibilita'
          restano  sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto
          di  lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988;  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.".