(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 12)
                               Art. 12 
                      (Applicazione del codice) 
 
 
  1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' scientifiche
e le associazioni professionali, che siano  tenuti  ad  applicare  il
presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme  previste  dai
propri  ordinamenti,  a  promuoverne  la  massima  diffusione  e   la
conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto. 
  2. Nel caso degli archivi  degli  enti  pubblici  e  degli  archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico,  le  sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.