(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 12)
                              Art. 12. 
                        (Misure di sicurezza) 
 
 
  1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art.  15,  comma
1, della Legge e di cui al  regolamento  previsto  dal  comma  2  del
medesimo articolo, il titolare  del  trattamento  determina  anche  i
differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento  alla
natura dei dati stessi e alle funzioni  dei  soggetti  coinvolti  nei
trattamenti. 
  2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste  dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.  135  in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.