Art. 12.
                        Scuola dell'infanzia

  1.  Nell'anno  scolastico  2003-2004  possono  essere iscritti alla
scuola  dell'infanzia,  in forma di sperimentazione, volta anche alla
definizione  delle  esigenze  di  nuove  professionalita' e modalita'
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta'
entro  il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilita' dei
posti,  la recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi
e   delle  risorse  finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli  obblighi
conferiti  dall'ordinamento  e  nel  rispetto  dei  limiti posti alla
finanza  comunale  dal  patto  di  stabilita'. Dovra' essere favorita
omogeneita'  di  distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli
di  servizio, senza penalizzare o limitare le opportunita' esistenti.
Alle   stesse   condizioni  e  modalita',  per  gli  anni  scolastici
successivi    puo'    essere    consentita   un'ulteriore,   graduale
anticipazione,  fino  al  limite  temporale di cui all'articolo 2. Il
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
con  proprio  decreto,  sentita  l'Associazione  nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della
legge  28  marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo
comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
  2.  Al  fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via
transitoria   l'assetto   pedagogico,   didattico   ed  organizzativo
individuato nell'allegato A.
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 7 della
          citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «4.  Per  gli  anni  scolastici  2003-2004, 2004-2005 e
          2005-2006    possono   iscriversi,   secondo   criteri   di
          gradualita'  e in forma di sperimentazione, compatibilmente
          con la disponibilita' dei posti e delle risorse finanziarie
          dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento
          e  nel  rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal
          patto   di   stabilita',   al   primo   anno  della  scuola
          dell'infanzia  i  bambini  e  le bambine che compiono i tre
          anni  di  eta' entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date
          ulteriormente  anticipate,  fino alla data del 30 aprile di
          cui  all'art. 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
          2003-2004  possono  iscriversi  al  primo anno della scuola
          primaria,  nei  limiti  delle risorse finanziarie di cui al
          comma  5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di
          eta' entro il 28 febbraio 2004.».