Art. 12.
           (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell'attivita'  radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attivita' di
radiodiffusione  sono  tenuti  ad  assicurare un uso efficiente delle
frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b)  minimizzare  l'impatto  ambientale  in conformita' alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c)  evitare  rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;
d)  garantire  la  qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle
prescrizioni  tecniche  fissate  dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
e)  assicurare  adeguata  copertura  del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo;
f)  assicurare  che  le proprie emissioni non provochino interferenze
con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il
mancato  utilizzo  delle  radiofrequenze assegnate comporta la revoca
ovvero  la  riduzione  dell'assegnazione.  Tali  misure sono adottate
dallo  stesso  organo  che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il
soggetto   interessato,   avvisato  dell'inizio  del  procedimento  e
invitato a regolarizzare la propria attivita' di trasmissione, non vi
provveda   nel   termine   di   sei  mesi  dalla  data  di  ricezione
dell'ingiunzione.
3.  L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna
il  piano  nazionale  di  assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive  in  tecnica  digitale  garantendo, su tutto il territorio
dello   Stato,   un  uso  efficiente  e  pluralistico  della  risorsa
radioelettrica,  una  uniforme copertura, una razionale distribuzione
delle  risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in
conformita'  con  i  principi  della presente legge, e una riserva in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4.   L'assegnazione  delle  radiofrequenze  avviene  secondo  criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5.   Il  piano  di  assegnazione  e  le  successive  modificazioni  e
integrazioni  sono  sottoposti  al  parere  delle  regioni  in ordine
all'ubicazione  degli  impianti  e,  al fine di tutelare le minoranze
linguistiche,  all'intesa  con  le  regioni  autonome Valle d'Aosta e
Friuli  Venezia  Giulia  e  con  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.  I  pareri  e  le intese sono acquisiti secondo le procedure
previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, con proprio
regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente,
definisce   i   criteri  generali  per  l'installazione  di  reti  di
comunicazione  elettronica,  garantendo che i relativi permessi siano
rilasciati  dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri
di  parita'  di  accesso  ai  fondi  e  al sottosuolo, di equita', di
proporzionalita' e di non discriminazione.
7.  Per  i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di
installazione  oppure  per  finalita'  di  tutela del pluralismo e di
garanzia  di  una  effettiva concorrenza, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalita'
di  condivisione  di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di
apparati di rete.
 
          Note all'art. 12:
              - L'art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:
          «Differimento  di  termini  previsti  dalla legge 31 luglio
          1997,  n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e
          di  interruzioni pubblicitarie televisive, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente:
              «Art.   1   (Differimento   di  termini  relativi  alle
          concessioni  televisive  e ulteriori disposizioni sul piano
          nazionale  delle  frequenze).  -  1.  Le date previste come
          termini  nei  commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 31 luglio
          1997,   n.   249,  nonche',  limitatamente  alla  rete  non
          eccedente,  la  data  del 30 aprile 1998 di cui al comma 11
          del medesimo art. 3, sono posticipate di nove mesi.
              2.  Il  parere  delle  regioni  sul  piano nazionale di
          assegnazione  delle  frequenze  di cui all'art. 2, comma 6,
          della  legge  31  luglio  1997, n. 249, e' reso da ciascuna
          regione   nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere
          si intende reso favorevolmente.
              3.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
          adotta  il  piano nazionale di assegnazione delle frequenze
          anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
          Friuli-Venezia  Giulia e con le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  prevista  dall'art. 2, comma 6, della legge
          31 luglio  1997,  n.  249,  qualora  detta  intesa  non sia
          raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di
          ricezione   dello  schema  di  piano.  L'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite
          iniziative  finalizzate  al  raggiungimento dell'intesa. In
          sede  di adozione del piano nazionale di assegnazione delle
          frequenze,  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
          indica  i  motivi  e  le ragioni di interesse nazionale che
          hanno     determinato    la    necessita'    di    decidere
          unilateralmente.
              4.  Il  comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n.  422,  come  modificato  dal comma 15
          dell'art.  1  del  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 545,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre
          1996, n. 650, e' sostituito dal seguente:
              «2.  In  attesa  dell'adozione  del  piano nazionale di
          assegnazione    delle   frequenze,   il   Ministero   delle
          comunicazioni   autorizza,   attraverso   i  propri  organi
          periferici,  modifiche  degli  impianti  di radiodiffusione
          sonora   e   televisiva  e  dei  connessi  collegamenti  di
          telecomunicazione  censiti  ai sensi dell'art. 32, comma 3,
          della   legge   6   agosto   1990,  n.  223,  nel  caso  di
          trasferimento,  a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa
          o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o
          finita  locazione  dei singoli impianti. Il Ministero delle
          comunicazioni  autorizza,  in  ogni  caso, il trasferimento
          degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere
          urbanistico,  ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
          a obblighi di legge».
              5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal comma 4, il
          Ministero  delle  comunicazioni, attraverso i propri organi
          periferici,   autorizza  le  modifiche  degli  impianti  di
          radiodiffusione   sonora   e   televisiva  e  dei  connessi
          collegamenti   di   telecomunicazione,   censiti  ai  sensi
          dell'art.  32,  comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
          per  la  compatibilizzazione  radioelettrica,  nonche'  per
          l'ottimizzazione  e la razionalizzazione delle aree servite
          da  ciascuna emittente legittimamente operante alla data di
          entrata  in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
          modifiche devono essere attuate su base non interferenziale
          con  altri  utilizzatori  dello  spettro  radio  e  possono
          consentire   anche   un  limitato  ampliamento  delle  aree
          servite.
              6.   Gli   organi   periferici   del   Ministero  delle
          comunicazioni   provvedono  in  ordine  alle  richieste  di
          autorizzazione  di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni
          dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per
          la  variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti
          interessate.
              7.  In  attesa  della  adozione  del piano nazionale di
          assegnazione    delle    frequenze,    gli    impianti   di
          radiodiffusione  sonora  e  televisiva  e i collegamenti di
          telecomunicazione,  legittimamente  operanti  in  virtu' di
          provvedimento  della  magistratura che non siano oggetto di
          situazione   interferenziale   e   non   siano  tra  quelli
          risultanti   inesistenti  nelle  verifiche  dei  competenti
          organi  del  Ministero  delle comunicazioni, possono essere
          oggetto  di  cessione  ai  sensi dell'art. 1, comma 13, del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 650. Ai
          soggetti  di  cui  al  medesimo art. 1, comma 13, a cui sia
          stata   rilasciata   piu'   di   una   concessione  per  la
          radiodiffusione sonora, e' consentita la cessione di intere
          emittenti  a  societa'  di  capitali di nuova costituzione.
          Agli  stessi  soggetti  e'  consentito inoltre di procedere
          allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
          concessione.
              8.  Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, e' sostituito dal seguente:
              «17.  Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
          operanti  in  ambito locale e le imprese di radiodiffusione
          sonora  operanti  in  ambito  nazionale  possono effettuare
          collegamenti  in  diretta  sia attraverso ponti mobili, sia
          attraverso  collegamenti temporanei funzionanti su base non
          interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
          in   occasione   di   avvenimenti   di  cronaca,  politica,
          spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
          durante  la  diffussione  dei  programmi  e  sulle,  stesse
          frequenze    assegnate,    possono   trasmettere   dati   e
          informazioni  all'utenza. La concessione costituisce titolo
          per  l'utilizzazione  dei  ponti  mobili e dei collegamenti
          temporanei,  nonche'  per  trasmettere  dati e informazioni
          all'utenza».