Art. 12
     Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione
          e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

  1.  Le  pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la
propria  attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione  per  la  realizzazione  degli obiettivi di efficienza,
efficacia,  economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione
e partecipazione.
  2.    Le   pubbliche   amministrazioni   adottano   le   tecnologie
dell'informazione  e della comunicazione nei rapporti interni, tra le
diverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure
informatiche,  tecnologiche,  e  procedurali di sicurezza, secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
  3.    Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per   assicurare
l'uniformita'   e   la   graduale  integrazione  delle  modalita'  di
interazione  degli  utenti con i servizi informatici da esse erogati,
qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e
della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
  4.  Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti
telematiche   come   strumento   di   interazione  tra  le  pubbliche
amministrazioni ed i privati.
  5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  garantendo, nel rispetto
delle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la
circolazione   e   lo   scambio   di  dati  e  informazioni,  nonche'
l'interoperabilita'  dei  sistemi  e  l'integrazione  dei processi di
servizio  fra  le  diverse  amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.