Art. 12.
                              Sanzioni
  1.  Fatto  salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo
che   il   fatto   costituisca   reato,   per   quanto  attiene  alle
responsabilita'  del  produttore, ai contravventori al divieto di cui
all'articolo 11  si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a
25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo
caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed
al numero delle unita' poste in vendita.
  2.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13  della  predetta  legge  24 novembre  1981,  n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli   organi   di   polizia   amministrativa.  Il  rapporto  previsto
dall'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  della  provincia  in  cui  vi  e' la residenza o la sede
legale del professionista.
 
          Note all'art. 12:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 13 e 17 della
          legge  24 novembre  1981,  n.  689,  recante  «Modifiche al
          sistema  penale»,  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O.
              «Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il Codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il   documento   di  circolazione.  All'accertamento  delle
          violazioni   punite  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma di denaro possono procedere anche
          gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
          oltre  che  esercitare  i  poteri  indicati  nei precedenti
          commi,   possono   procedere,   quando  non  sia  possibile
          acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni
          in    luoghi   diversi   dalla   privata   dimora,   previa
          autorizzazione  motivata  del  pretore  del  luogo  ove  le
          perquisizioni   stesse   dovranno   essere  effettuate.  Si
          applicano  le  disposizioni del primo comma dell'art. 333 e
          del  primo  e  secondo  comma  dell'art.  334 del Codice di
          procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti».
              «Art.  17  (Obbligo  del  rapporto).  - Qualora non sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario  o  1'agente  che  ha  accertato la violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto.
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle  violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  15 giugno  1959, n. 393, dal testo unico
          per  la  tutela  della  strada, approvato con regio decreto
          8 dicembre  1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
          1349, sui servizi di trasporto merci.
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi,  per  le funzioni amministrative ad esse delegate, il
          rapporto  e'  presentato  all'ufficio regionale competente.
          Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
          rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al  presidente
          della Giunta provinciale o al sindaco.
              L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
              Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da
          emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
          presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
          della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
          gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
          primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza.
              Con  il  decreto indicato nel comnma precedente saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alle  esecuzioni  del
          sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente».