Art. 12. 
   Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita' 
  1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali
o  negli  atti  costitutivi   devono   essere   previste   forme   di
coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita'. 
  2. Per coinvolgimento deve  intendersi  qualsiasi  meccanismo,  ivi
comprese  l'informazione,  la  consultazione  o  la   partecipazione,
mediante il quale lavoratori e destinatari  delle  attivita'  possono
esercitare un'influenza sulle decisioni che  devono  essere  adottate
nell'ambito dell'impresa, almeno  in  relazione  alle  questioni  che
incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei
beni e dei servizi prodotti o scambiati.