Art. 12. 
                  Diniego dello status di rifugiato 
  1.  Sulla  base  di  una  valutazione  individuale,  lo  status  di
rifugiato non e' riconosciuto quando: 
    a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5  e  6
non sussistono i presupposti di  cui  agli  articoli  7  e  8  ovvero
sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10; 
    b) sussistono  fondati  motivi  per  ritenere  che  lo  straniero
costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; 
    c) lo  straniero  costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza  definitiva
per i reati previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a),  del
codice di procedura penale. 
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  407,  comma  2,  lettera a) del
          codice di procedura penale, e' il seguente:
              «2.  La  durata  massima  e' tuttavia di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
                a) i delitti appresso indicati:
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
          aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
          e  291-quater,  comma 4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43;
                  2)   delitti   consumati  o  tentati  di  cui  agli
          articoli 575,  628,  terzo comma, 629, secondo comma, e 630
          dello stesso codice penale.
                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso articolo;
                  4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
          delitti  di  cui  agli  articoli 270,  terzo  comma e  306,
          secondo comma, del codice penale;
                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                  6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          de  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
                7-bis)   dei  delitti  previsto  dagli  articoli 600,
          600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
          ipotesi    aggravate   previste   dagli   articoli 609-ter,
          609-quater, 609-octies del codice penale.».