Art. 12. 
 
                           Professionisti 
 
  1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: 
    a)  i  soggetti  iscritti  nell'albo  dei  ragionieri  e   periti
commerciali, nell'albo dei dottori  commercialisti  e  nell'albo  dei
consulenti del lavoro; 
    b) ogni altro soggetto che rende i  servizi  forniti  da  periti,
consulenti e altri soggetti che  svolgono  in  maniera  professionale
attivita' in materia di contabilita' e tributi; 
    c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei  propri
clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 
      1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche; 
      2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 
      3) l'apertura o la  gestione  di  conti  bancari,  libretti  di
deposito e conti di titoli; 
      4) l'organizzazione degli apporti necessari alla  costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa'; 
      5)  la  costituzione,  la  gestione  o   l'amministrazione   di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
    d) i prestatori  di  servizi  relativi  a  societa'  e  trust  ad
esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 
  2.  L'obbligo  di  segnalazione  di  operazioni  sospette  di   cui
all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a),
b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un  loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame  della
posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei  compiti
di difesa  o  di  rappresentanza  del  medesimo  in  un  procedimento
giudiziario  o  in  relazione  a  tale  procedimento,   compresa   la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un  procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo
il procedimento stesso. 
  3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si  osservano
in relazione allo svolgimento della mera attivita' di  redazione  e/o
di trasmissione della dichiarazione dei redditi e  degli  adempimenti
in materia di amministrazione del personale di  cui  all'articolo  2,
primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
 
          Nota all'art. 12:
              - Il testo del primo comma, dell'art. 2, della legge n.
          12 del 1979, e' il seguente:
              «Art.  2  (Oggetto  dell'attivita).  - I consulenti del
          lavoro,  con  le eccezioni di cui al quarto comma dell'art.
          1,  svolgono  per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti
          gli    adempimenti    previsti   da   norme   vigenti   per
          l'amministrazione del personale dipendente.».