Art. 12.
            (Delega al Governo per l'adozione di decreti
           legislativi integrativi e correttivi in materia
                             ambientale)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive  dei  decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1
della  legge  15  dicembre  2004, n. 308, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e
l'innovazione,  con  il  Ministro  per le politiche europee e con gli
altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito
il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.   Il   Governo  trasmette  alle  Camere  gli  schemi  dei  decreti
legislativi   di   cui   al   comma   1,   accompagnati  dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari.  Ciascuna  Commissione  esprime il proprio parere entro
trenta  giorni  dalla  data  di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi.  Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
4.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 devono altresi' meglio
precisare  quali devonoessere intese le caratteristiche ambientali ai
fini  dell'utilizzo  delle  terre  e rocce da scavo per interventi di
miglioramento  ambientale  anche  di siti non degradati, nel senso di
prevedere    l'accertamento    delle    caratteristiche   qualitative
chimico-fisiche  e  geotecniche  che devono essere compatibili con il
sito di destinazione.
 
          Note all'art. 12:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 15
          dicembre  2004,  n. 308 (Delega al Governo per il riordino,
          il  coordinamento  e  l'integrazione  della legislazione in
          materia ambientale e misure di diretta applicazione):
             «Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  di riordino,
          coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative
          nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione
          di testi unici:
              a)   gestione   dei   rifiuti   e   bonifica  dei  siti
          contaminati;
              b)  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e gestione
          delle risorse idriche;
              c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
              d)   gestione  delle  aree  protette,  conservazione  e
          utilizzo  sostenibile degli esemplari di specie protette di
          flora e di fauna;
              e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
              f)  procedure  per la valutazione di impatto ambientale
          (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per
          l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
              g)  tutela  dell'aria  e  riduzione  delle emissioni in
          atmosfera.
             2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel
          disciplinare  i  settori  e  le  materie di cui al medesimo
          comma  1,  definiscono  altresi'  i  criteri  direttivi  da
          seguire  al fine di adottare, nel termine di due anni dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi,
          i  necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione
          dei  regolamenti  di attuazione ed esecuzione e dei decreti
          ministeriali  per  la  definizione  delle  norme  tecniche,
          individuando  altresi'  gli  ambiti  nei  quali la potesta'
          regolamentare  e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto
          comma dell'art. 117 della Costituzione.
             3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 recano
          l'indicazione   espressa   delle  disposizioni  abrogate  a
          seguito della loro entrata in vigore.
             4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
          su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica,  con  il  Ministro per le politiche comunitarie e
          con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
             5.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi
          dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, accompagnati
          dall'analisi  tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
          della  regolamentazione,  per  l'espressione  del parere da
          parte  delle  competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
          Commissione  esprime  il proprio parere entro trenta giorni
          dalla   data  di  assegnazione  degli  schemi  dei  decreti
          legislativi,   indicando   specificatamente   le  eventuali
          disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri
          direttivi  di  cui  alla  presente  legge.  Al  fine  della
          verifica  dell'attuazione  del principio di cui al comma 8,
          lettera  c),  i  predetti  schemi  devono  altresi'  essere
          corredati  di  relazione  tecnica. Il Governo, tenuto conto
          dei  pareri  di  cui al comma 4 ed al presente comma, entro
          quarantacinque  giorni dalla data di espressione del parere
          parlamentare,   ritrasmette   alle   Camere,   con  le  sue
          osservazioni  e con le eventuali modificazioni, i testi per
          il   parere   definitivo   delle  Commissioni  parlamentari
          competenti,  da  esprimere entro venti giorni dalla data di
          assegnazione.  Decorso  inutilmente tale termine, i decreti
          legislativi  possono  essere  comunque  emanati. Il mancato
          rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione
          degli  schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza
          dall'esercizio della delega legislativa.
             6.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi e criteri direttivi stabiliti dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi
          4  e  5,  disposizioni integrative o correttive dei decreti
          legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
          relazione  motivata  presentata  alle  Camere  dal Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio, che individua
          le  disposizioni  dei decreti legislativi su cui si intende
          intervenire   e   le   ragioni   dell'intervento  normativo
          proposto.
             7.  Dopo  l'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          comma  1,  eventuali modifiche e integrazioni devono essere
          apportate  nella  forma  di  modifiche testuali ai medesimi
          decreti legislativi.
             8.   I   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  si
          conformano,   nel  rispetto  dei  principi  e  delle  norme
          comunitarie   e   delle   competenze   per   materia  delle
          amministrazioni  statali,  nonche' delle attribuzioni delle
          regioni  e  degli  enti  locali,  come  definite  ai  sensi
          dell'art.  117  della  Costituzione,  della  legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  e fatte salve le norme statutarie e le relative norme
          di  attuazione  delle  regioni  a  statuto speciale e delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, e del principio
          di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali:
              a)  garanzia  della  salvaguardia,  della  tutela e del
          miglioramento    della    qualita'   dell'ambiente,   della
          protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e
          razionale  delle  risorse  naturali,  della  promozione sul
          piano  internazionale  delle  norme destinate a risolvere i
          problemi   dell'ambiente   a   livello  locale,  regionale,
          nazionale,  comunitario e mondiale, come indicato dall'art.
          174  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, e
          successive modificazioni;
              b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita'
          dei  controlli  ambientali, nonche' certezza delle sanzioni
          in   caso   di   violazione  delle  disposizioni  a  tutela
          dell'ambiente;
              c)  invarianza  degli  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica;
              d)  sviluppo  e  coordinamento,  con  l'invarianza  del
          gettito,  delle  misure  e  degli  interventi che prevedono
          incentivi  e  disincentivi,  finanziari  o fiscali, volti a
          sostenere,   ai   fini   della  compatibilita'  ambientale,
          l'introduzione   e  l'adozione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili,  come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24
          settembre  1996  del  Consiglio,  nonche'  il  risparmio  e
          l'efficienza  energetica,  e  a  rendere piu' efficienti le
          azioni  di  tutela  dell'ambiente e di sostenibilita' dello
          sviluppo,  anche attraverso strumenti economici, finanziari
          e fiscali;
              e)   piena   e   coerente  attuazione  delle  direttive
          comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
          dell'ambiente   e   di   contribuire   in  tale  modo  alla
          competitivita'  dei  sistemi  territoriali e delle imprese,
          evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
              f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione,
          di   precauzione,   di   correzione   e   riduzione   degli
          inquinamenti  e  dei  danni ambientali e del principio «chi
          inquina paga»;
              g) previsione di misure che assicurino la tempestivita'
          e   l'efficacia   dei  piani  e  dei  programmi  di  tutela
          ambientale,   estendendo,   ove   possibile,  le  procedure
          previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
              h)  previsione di misure che assicurino l'efficacia dei
          controlli  e  dei  monitoraggi  ambientali, incentivando in
          particolare  i  programmi di controllo sui singoli impianti
          produttivi,   anche   attraverso   il  potenziamento  e  il
          miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
              i)  garanzia  di  una  piu'  efficace tutela in materia
          ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
          della  disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo
          e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
          sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
              l)  semplificazione,  anche  mediante  l'emanazione  di
          regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi
          di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di  denuncia  o  di
          notificazione  in  materia  ambientale.  Resta fermo quanto
          previsto  per  le opere di interesse strategico individuate
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1, della legge 21 dicembre
          2001, n. 443, e successive modificazioni;
              m)  riaffermazione  del  ruolo  delle regioni, ai sensi
          dell'art.   117  della  Costituzione,  nell'attuazione  dei
          principi   e   criteri   direttivi   ispirati   anche  alla
          interconnessione  delle  normative di settore in un quadro,
          anche   procedurale,   unitario,  alla  valorizzazione  del
          controllo  preventivo  del  sistema  agenziale  rispetto al
          quadro  sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla
          promozione  delle  componenti ambientali nella formazione e
          nella ricerca;
              n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare
          le  piccole  e  medie  imprese  ad  aderire  ai  sistemi di
          certificazione  ambientale  secondo le norme EMAS o in base
          al  regolamento  (CE)  n.  76112001  del  19 marzo 2001 del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e  introduzione di
          agevolazioni  amministrative  negli iter autorizzativi e di
          controllo  per  le  imprese certificate secondo le predette
          norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001
          prevedendo,       ove       possibile,      il      ricorso
          all'autocertificazione.
             9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere
          informati   agli   obiettivi   di  massima  economicita'  e
          razionalita',   anche  utilizzando  tecniche  di  raccolta,
          gestione   ed   elaborazione  elettronica  di  dati  e,  se
          necessario,  mediante  ricorso  ad  interventi sostitutivi,
          sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:
              a)  assicurare  un'efficace azione per l'ottimizzazione
          quantitativa  e  qualitativa  della produzione dei rifiuti,
          finalizzata,   comunque,   a  ridurne  la  quantita'  e  la
          pericolosita'; semplificare, anche mediante l'emanazione di
          regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  e  razionalizzare  le procedure di
          gestione  dei  rifiuti  speciali, anche al fine di renderne
          piu' efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e
          di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di
          smaltimento;  promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti,
          anche  utilizzando le migliori tecniche di differenziazione
          e  di  selezione  degli  stessi,  nonche'  il  recupero  di
          energia,  garantendo  il  pieno recepimento della direttiva
          2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   relativa  all'incenerimento  dei  rifiuti,  ed
          innovando  le  norme  previste dal D.M. 5 febbraio 1998 del
          Ministro    dell'ambiente,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
          e  successive  modificazioni, con particolare riguardo agli
          scarti  delle  produzioni  agricole;  prevedere i necessari
          interventi   per  garantire  la  piena  operativita'  delle
          attivita'   di  riciclaggio  anche  attraverso  l'eventuale
          transizione  dal  regime  di  obbligatorieta'  al regime di
          volontarieta'  per l'adesione a tutti i consorzi costituiti
          ai  sensi  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
          razionalizzare  il sistema di raccolta e di smaltimento dei
          rifiuti  solidi  urbani,  mediante la definizione di ambiti
          territoriali  di  adeguate dimensioni all'interno dei quali
          siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo
          competente,  il graduale passaggio allo smaltimento secondo
          forme  diverse  dalla  discarica  e  la  gestione  affidata
          tramite   procedure   di   evidenza   pubblica;   prevedere
          l'attribuzione  al  presidente  della  giunta regionale dei
          poteri  sostitutivi  nei  confronti del soggetto competente
          che  non  abbia  provveduto  ad espletare le gare entro sei
          mesi   dalla   data   di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  1,  tramite  la  nomina di
          commissari  ad  acta  e  di  poteri sostitutivi al Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio senza altri
          obblighi  nel  caso  in  cui  il  presidente  della  giunta
          regionale   non   provveda   entro  quarantacinque  giorni;
          prevedere   possibili   deroghe,  rispetto  al  modello  di
          definizione  degli  ambiti  ottimali,  laddove  la  regione
          predisponga  un  piano  regionale  dei rifiuti che dimostri
          l'adeguatezza    di    un   differente   modello   per   il
          raggiungimento   degli   obiettivi   strategici   previsti;
          assicurare   tempi   certi   per  il  ricorso  a  procedure
          concorrenziali  come previste dalle normative comunitarie e
          nazionali  e  definire  termini  certi  per  la  durata dei
          contratti  di  affidamento  delle attivita' di gestione dei
          rifiuti  urbani;  assicurare  una  maggiore  certezza della
          riscossione   della   tariffa  sui  rifiuti  urbani,  anche
          mediante  una  piu'  razionale  definizione  dell'istituto;
          promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni
          di  recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
          di  assicurare  la  complessiva  autosufficienza  a livello
          nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno
          ai  soggetti  riciclatori  dei  rifiuti e per l'utilizzo di
          prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare
          riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo
          e  riciclo  del  legno  e  dei  prodotti  da esso derivati;
          incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la
          bonifica  ed  il  riuso  anche  ai fini produttivi dei siti
          contaminati,   in  applicazione  della  normativa  vigente;
          definire  le  norme  tecniche  da  adottare  per l'utilizzo
          obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che
          consentano   di   non   recare   pregiudizio   all'ambiente
          nell'esercizio  delle operazioni di raccolta e recupero dei
          rifiuti  nelle  aree  urbane;  promuovere gli interventi di
          messa  in  sicurezza  e  bonifica  dei  siti contaminati da
          amianto;  introdurre differenti previsioni a seconda che le
          contaminazioni  riguardino siti con attivita' produttive in
          esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi
          di  qualita'  ambientale  dei suoli, dei sottosuoli e delle
          acque  sotterranee  dei  siti  inquinati, che devono essere
          conseguiti  con la bonifica, vengano definiti attraverso la
          valutazione  dei rischi sanitari e ambientali connessi agli
          usi  previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio
          tabellare;  favorire la conclusione di accordi di programma
          tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per
          la  gestione  degli  interventi  di  bonifica  e  messa  in
          sicurezza;
              b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico
          integrato,  semplificando  i  procedimenti,  anche mediante
          l'emanazione  di  regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli
          rispondenti  alle  finalita'  e agli obiettivi fondamentali
          definiti  dalla  legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il
          risparmio  idrico  favorendo l'introduzione e la diffusione
          delle  migliori  tecnologie per l'uso e il riutilizzo della
          risorsa;  pianificare,  programmare  e  attuare  interventi
          diretti  a  garantire  la tutela e il risanamento dei corpi
          idrici  superficiali  e  sotterranei,  previa  ricognizione
          degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione
          del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale
          ottimale,  nel  rispetto  dei  principi  di  regolazione  e
          vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994,
          semplificando   i   procedimenti,   precisando   i   poteri
          sostitutivi    e    rendendone    semplice   e   tempestiva
          l'utilizzazione;    prevedere,    nella    costruzione    o
          sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione
          dell'acqua,  l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi
          di  protezione  delle  condotte,  sia  interni che esterni;
          favorire  il  ricorso  alla  finanza  di  progetto  per  le
          costruzioni  di  nuovi  impianti;  prevedere, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' per la
          definizione  dei  meccanismi  premiali in favore dei comuni
          compresi  nelle  aree  ad  elevata  presenza di impianti di
          energia idroelettrica;
              c)  rimuovere  i  problemi  di carattere organizzativo,
          procedurale  e  finanziario che ostacolino il conseguimento
          della  piena  operativita'  degli  organi  amministrativi e
          tecnici  preposti  alla tutela e al risanamento del suolo e
          del  sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi
          piani  settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con
          i  piani  urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze
          svolti  dagli  organismi  a  composizione  mista  statale e
          regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale
          dell'attivita'    di   pianificazione,   programmazione   e
          attuazione  di  interventi di risanamento idrogeologico del
          territorio  e  della  messa in sicurezza delle situazioni a
          rischio;   prevedere   meccanismi  premiali  a  favore  dei
          proprietari  delle zone agricole e dei boschi che investono
          per  prevenire  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico,  nel
          rispetto  delle  linee  direttrici  del  piano  di  bacino;
          adeguare  la  disciplina  sostanziale  e  procedurale della
          normativa  e  delle  iniziative finalizzate a combattere la
          desertificazione,   anche   mediante   l'individuazione  di
          programmi  utili  a garantire maggiore disponibilita' della
          risorsa  idrica  e  il  riuso della stessa; semplificare il
          procedimento  di adozione e approvazione degli strumenti di
          pianificazione  con  la  garanzia  della  partecipazione di
          tutti  i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei
          tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
              d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991,
          n.  394;  estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti
          locali  e  della  volonta'  delle  popolazioni  residenti e
          direttamente  interessate,  la  percentuale  di  territorio
          sottoposto  a  salvaguardia  e  valorizzazione  ambientale,
          mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine,
          di    particolare    pregio;   articolare,   con   adeguata
          motivazione,  e  differenziare le misure di salvaguardia in
          relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire
          lo  sviluppo  di  forme  di  autofinanziamento  tenendo  in
          considerazione    le    diverse   situazioni   geografiche,
          territoriali  e  ambientali  delle  aree protette; favorire
          l'uso  efficiente  ed efficace delle risorse assegnate alle
          aree  protette  dallo  Stato,  dalle  regioni  e dagli enti
          locali; favorire la conclusione di accordi di programma con
          le   organizzazioni   piu'   rappresentative   dei  settori
          dell'industria,   dell'artigianato,  dell'agricoltura,  del
          commercio  e  del  terzo settore, finalizzati allo sviluppo
          economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del
          patrimonio   naturale   delle   aree;  prevedere  che,  nei
          territori  compresi  nei  parchi  nazionali  e  nei  parchi
          naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione
          paesistica  e  quelli  previsti  dall'art.  1-quinquies del
          decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,  convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano
          con  l'approvazione  del  piano del parco o delle misure di
          salvaguardia  ovvero  delle misure di salvaguardia disposte
          in  attuazione  di leggi regionali; nei territori residuali
          dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei
          parchi   naturali   regionali,   provvedere  ad  una  nuova
          individuazione   delle   aree  e  dei  beni  soggetti  alla
          disciplina   di   cui   all'art.   1-quinquies  del  citato
          decreto-legge    n.   312   del   1985,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge n. 431 del 1985; armonizzare e
          coordinare  le  funzioni  e  le  competenze  previste dalle
          convenzioni  internazionali  e  dalla normativa comunitaria
          per la conservazione della biodiversita';
              e)    conseguire    l'effettivita'    delle    sanzioni
          amministrative  per danno ambientale mediante l'adeguamento
          delle  procedure  di irrogazione e delle sanzioni medesime;
          rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino,
          al  fine  di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
          autorita'  competenti e il risarcimento del danno; definire
          le modalita' di quantificazione del danno; prevedere, oltre
          a   sanzioni   a   carico   dei  soggetti  che  danneggiano
          l'ambiente,   anche  meccanismi  premiali  per  coloro  che
          assumono  comportamenti  ed  effettuano investimenti per il
          miglioramento  della  qualita' dell'ambiente sul territorio
          nazionale;
              f)  garantire  il  pieno  recepimento  della  direttiva
          85/337/CEE  del  27  giugno  1985  del  Consiglio,  e della
          direttiva  97/11/CE  del  3  marzo  1997  del Consiglio, in
          materia  di  VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno
          2001  del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di
          VAS  e,  fatto  salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
          della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche
          mediante  l'emanazione  di  regolamenti, ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, le
          procedure  di  VIA  che  dovranno tenere conto del rapporto
          costi-benefici  del progetto dal punto di vista ambientale,
          economico  e  sociale;  anticipare le procedure di VIA alla
          prima   presentazione   del   progetto  dell'intervento  da
          valutare;  introdurre  un  sistema  di  controlli idoneo ad
          accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite
          in  sede  di  valutazione; garantire il completamento delle
          procedure   in   tempi   certi;  introdurre  meccanismi  di
          coordinamento  tra  la  procedura  di VIA e quella di VAS e
          promuovere  l'utilizzo  della VAS nella stesura dei piani e
          dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere
          l'estensione  della  procedura  di  IPPC ai nuovi impianti,
          individuando   le  autorita'  competenti  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione  unica  e identificando i provvedimenti
          autorizzatori  assorbiti  da detta autorizzazione; adottare
          misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di
          IPPC  nel  caso  di  impianti  sottoposti  ad  entrambe  le
          procedure,    al    fine    di   evitare   duplicazioni   e
          sovrapposizioni;  accorpare  in  un  unico provvedimento di
          autorizzazione  le  diverse  autorizzazioni ambientali, nel
          caso  di  impianti non rientranti nel campo di applicazione
          della   direttiva   96/61/CE  del  24  settembre  1996  del
          Consiglio   ma   sottoposti  a  piu'  di  un'autorizzazione
          ambientale settoriale;
              g)   riordinare  la  normativa  in  materia  di  tutela
          dell'aria  e  di  riduzione  delle  emissioni in atmosfera,
          mediante una revisione della disciplina per le emissioni di
          gas  inquinanti  in  atmosfera,  nel  rispetto  delle norme
          comunitarie  e, in particolare, della direttiva 2001/ 81/CE
          del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          e  degli  accordi  internazionali  sottoscritti in materia,
          prevedendo:
               1)   l'integrazione  della  disciplina  relativa  alle
          emissioni  provenienti  dagli impianti di riscaldamento per
          uso civile;
               2)  l'incentivazione  della  produzione  di energia da
          fonti   rinnovabili   o   alternative   anche  mediante  la
          disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza
          agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando
          sino  a dodici anni il periodo di validita' dei certificati
          verdi previsti dalla normativa vigente;
               3)  una  disciplina  in  materia  di  controllo  delle
          emissioni derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;
               4)  strumenti  economici volti ad incentivare l'uso di
          veicoli,  combustibili e carburanti che possono contribuire
          significativamente  alla  riduzione  delle  emissioni  e al
          miglioramento della qualita' dell'aria;
               5)   strumenti   di  promozione  dell'informazione  ai
          consumatori  sull'impatto  ambientale del ciclo di vita dei
          prodotti  che  in  ragione  della loro composizione possono
          causare inquinamento atmosferico;
               6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di
          cui all'art. 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del
          23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
          stabilisca   prescrizioni   per   i   grandi   impianti  di
          combustione esistenti.
             10.  Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'art.
          17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi
          previsti  dalle  lettere  a),  b)  ed  f)  del  comma 9, si
          intendono   norme  generali  regolatrici  della  materia  i
          principi  previsti  dalle  medesime  lettere per le deleghe
          legislative.
             11.  Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui al comma 1 il
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio si
          avvale,  per  la  durata  di  un  anno,  di una commissione
          composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti
          fra  professori universitari, dirigenti apicali di istituti
          pubblici  di  ricerca ed esperti di alta qualificazione nei
          settori e nelle materie oggetto della delega.
             12.  La  commissione  di cui al comma 11 e' assistita da
          una  segreteria  tecnica,  coordinata dal Capo dell'ufficio
          legislativo  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio o da un suo delegato e composta da venti unita',
          di   cui   dieci   scelte   anche   tra   persone  estranee
          all'amministrazione   e   dieci  scelte  tra  personale  in
          servizio  presso  il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio, con funzioni di supporto.
             13.  La  nomina dei componenti della commissione e della
          segreteria tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio,  che  ne disciplina altresi' l'organizzazione e
          il  funzionamento.  Nei limiti dell'autorizzazione di spesa
          di  cui  al  comma  18, con successivo decreto dello stesso
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sono  stabiliti  i compensi spettanti ai predetti
          componenti.
             14.   Ai   fini   della   predisposizione   dei  decreti
          legislativi,  con  atto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio,   sono   individuate   forme  di
          consultazione     delle    organizzazioni    sindacali    e
          imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute
          per   la   protezione   ambientale  e  per  la  tutela  dei
          consumatori.
             15.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  ogni  quattro  mesi  dalla data di istituzione
          della  commissione  di  cui  al  comma  11,  riferisce alle
          competenti  Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori
          della medesima commissione.
             16.  Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e
          sensibilizzare   l'opinione   pubblica,   in   merito  alle
          modifiche   legislative  conseguenti  all'attuazione  della
          presente legge, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per
          l'anno 2004.
             17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio.
             18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la
          spesa di 800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per
          l'anno   2005.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2004-2006,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
          parzialmente   utilizzando,  per  gli  anni  2004  e  2005,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.
             19.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   ad   apportare,  con  i  propri  decreti,  le
          variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione dei
          commi 17 e 18.
             20.  All'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  300,  e  successive  modificazioni,  dopo il comma 1 e'
          aggiunto il seguente:
              «1-bis.  Nei  processi  di  elaborazione  degli atti di
          programmazione  del  Governo aventi rilevanza ambientale e'
          garantita  la  partecipazione del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio».
             21.   Qualora,  per  effetto  di  vincoli  sopravvenuti,
          diversi  da  quelli  di  natura  urbanistica,  non sia piu'
          esercitabile  il  diritto  di  edificare che sia stato gia'
          assentito   a  norma  delle  vigenti  disposizioni,  e'  in
          facolta' del titolare del diritto chiedere di esercitare lo
          stesso  su altra area del territorio comunale, di cui abbia
          acquisito la disponibilita' a fini edificatori.
             22.  In  caso di accoglimento dell'istanza presentata ai
          sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare
          su area diversa comporta la contestuale cessione al comune,
          a   titolo  gratuito,  dell'area  interessata  dal  vincolo
          sopravvenuto.
             23.  Il  comune  puo'  approvare  le varianti al vigente
          strumento  urbanistico  che  si  rendano necessarie ai fini
          della  traslazione del diritto di edificare di cui al comma
          21.
             24.  L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22
          non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando,
          secondo  le  norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia
          indennizzabile.  Nei  casi in cui, ai sensi della normativa
          vigente,   il   titolare  del  diritto  di  edificare  puo'
          richiedere  l'indennizzo  a causa del vincolo sopravvenuto,
          la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai
          sensi  dei citati commi 21 e 22, e' computata ai fini della
          determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
             25.  [In  attesa  di  una  revisione  complessiva  della
          normativa  sui  rifiuti  che disciplini in modo organico la
          materia,  alla lettera a) del comma 29, sono individuate le
          caratteristiche  e  le tipologie dei rottami che, derivanti
          come  scarti  di  lavorazione  oppure  originati  da  cicli
          produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime
          secondarie  per  le attivita' siderurgiche e metallurgiche,
          nonche'  le modalita' affinche' gli stessi siano sottoposti
          al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti].
             26.  [Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 14 del
          decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002, n. 178, sono
          sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei
          rifiuti,  se  rispondenti alla definizione di materia prima
          secondaria  per  attivita'  siderurgiche e metallurgiche di
          cui  al  comma  1,  lettera q-bis), dell'art. 6 del decreto
          legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, introdotta dal comma
          29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non
          si  disfi,  non  abbia  deciso  o  non  abbia  l'obbligo di
          disfarsi  e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta
          o  trasporto  di  rifiuti  ai  fini  del  recupero  o dello
          smaltimento,  ma  siano  destinati  in  modo  oggettivo  ed
          effettivo  all'impiego  nei  cicli produttivi siderurgici o
          metallurgici].
             27.   [I  rottami  ferrosi  e  non  ferrosi  provenienti
          dall'estero  sono  riconosciuti  a  tutti  gli effetti come
          materie   prime   secondarie  derivanti  da  operazioni  di
          recupero  se dichiarati come tali da fornitori o produttori
          di  Paesi  esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle
          imprese  che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti con le
          modalita' specificate al comma 28].
             28.   [E'   istituita  una  sezione  speciale  dell'Albo
          nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la gestione dei
          rifiuti,   di   cui  all'art.  30,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  alla  quale  sono
          iscritte  le  imprese  di Paesi europei ed extraeuropei che
          effettuano  operazioni di recupero di rottami ferrosi e non
          ferrosi,  elencate  nell'allegato  C  annesso  al  medesimo
          decreto  legislativo,  per  la  produzione di materie prime
          secondarie  per l'industria siderurgica e metallurgica, nel
          rispetto  delle condizioni e delle norme tecniche riportate
          nell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del
          Ministro    dell'ambiente,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
          L'iscrizione  e'  effettuata  a  seguito  di  comunicazione
          all'Albo   da   parte   dell'azienda   estera  interessata,
          accompagnata   dall'attestazione   di  conformita'  a  tali
          condizioni   e  norme  tecniche  rilasciata  dall'autorita'
          pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalita'
          di  funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal
          Comitato   nazionale   dell'Albo;   nelle   more   di  tale
          definizione  l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti
          dalla    comunicazione   corredata   dall'attestazione   di
          conformita' dell'autorita' competente].
             29. [Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a)  all'art.  6,  comma  1,  dopo  la  lettera  q) sono
          aggiunte le seguenti:
               «q-bis)   materia   prima   secondaria  per  attivita'
          siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi
          derivanti   da  operazioni  di  recupero  e  rispondenti  a
          specifiche   CECA,   AISI,  CAEF,  UNI,  EURO  o  ad  altre
          specifiche  nazionali  e  internazionali, nonche' i rottami
          scarti   di   lavorazioni   industriali   o  artigianali  o
          provenienti  da  cicli  produttivi o di consumo, esclusa la
          raccolta   differenziata,  che  possiedono  in  origine  le
          medesime  caratteristiche  riportate nelle specifiche sopra
          menzionate;
               q-ter)  organizzatore  del  servizio  di  gestione dei
          rifiuti  e  di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il
          servizio  di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi,
          e  di  bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando
          anche  altre  imprese,  in possesso dei requisiti di legge,
          per  lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
          L'impresa    che    intende    svolgere    l'attivita'   di
          organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei
          siti    deve    essere    iscritta   nelle   categorie   di
          intermediazione  dei  rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo
          previsto  dall'art. 30, nonche' nella categoria delle opere
          generali  di  bonifica  e  protezione  ambientale stabilite
          dall'allegato  A  annesso  al regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;
              b)  all'art.  8,  comma 1, dopo la lettera f-quater) e'
          aggiunta la seguente:
               «f-quinquies)  il  combustibile  ottenuto  dai rifiuti
          urbani  e  speciali  non  pericolosi,  come descritto dalle
          norme  tecniche  UNI  9903-1  (RDF  di  qualita'  elevata),
          utilizzato  in  co-combustione,  come definita dall'art. 2,
          comma  1,  lettera g), del decreto ministeriale 11 novembre
          1999   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.
          292  del  14 dicembre 1999, come sostituita dall'art. 1 del
          decreto  ministeriale  18  marzo  2002  del  Ministro delle
          attivita'  produttive,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  71  del  25  marzo  2002,  in impianti di produzione di
          energia  elettrica  e  in cementifici, come specificato nel
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
          2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 60 del 12
          marzo 2002»;
              c)  all'art.  10,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
          seguente:
               «3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
          autorizzati     alle    operazioni    di    raggruppamento,
          ricondizionamento   e   deposito  preliminare  di  rifiuti,
          indicate  rispettivamente  ai  punti  D  13,  D  14,  D  15
          dell'allegato  B,  la  responsabilita'  dei  produttori dei
          rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione
          che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui
          al  comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di
          avvenuto  smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto
          che  effettua  le  operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
          del  citato allegato B. Le relative modalita' di attuazione
          sono  definite  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio»;
              d)  all'art.  40, comma 5, le parole: «31 marzo di ogni
          anno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 maggio di ogni
          anno»].
             30.  Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
          2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 60 del 12
          marzo  2002,  conseguenti  a  quanto  previsto al comma 29,
          lettera b).
             31.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e'  autorizzato  ad  apportare  le  modifiche e
          integrazioni  al  decreto  ministeriale 5 febbraio 1998 del
          Ministro    dell'ambiente,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
          finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso,
          affinche'  non sia considerata come rifiuto derivante dalla
          produzione dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a
          prevedere,  oltre  ai cementifici, le seguenti attivita' di
          recupero  della  polvere  di  allumina,  in una percentuale
          dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:
              a) produzione di laterizi e refrattari;
              b) produzione di industrie ceramiche;
              c) produzione di argille espanse.
             32.  In considerazione del grave pregiudizio arrecato al
          paesaggio  da  vasti  interventi  di  lottizzazione abusiva
          realizzati  nella  localita'  denominata  Punta Perotti nel
          comune   di   Bari,   il  direttore  generale  per  i  beni
          architettonici  e  paesaggistici del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali, verificato il mancato esercizio del
          potere di demolizione delle opere abusive gia' confiscate a
          favore del comune con sentenza penale passata in giudicato,
          diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di
          sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare,
          ove  occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale,
          accertata   l'ulteriore  inerzia  del  comune,  nonche'  il
          mancato  esercizio  del  potere  sostitutivo da parte della
          regione,   provvede   agli   interventi   di   demolizione,
          avvalendosi   a  tal  fine  delle  strutture  tecniche  del
          Ministero della difesa, previa convenzione.
             33.  Per  l'esecuzione della demolizione di cui al comma
          32  il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali si
          avvale   delle  anticipazioni  e  delle  procedure  di  cui
          all'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003,
          n.  269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24
          novembre  2003,  n. 326. Per le medesime finalita', possono
          essere  utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma 38,
          secondo  periodo,  nonche',  previa intesa tra il Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e la regione Puglia, le
          somme  riscosse  dalla  regione  ai sensi dell'art. 164 del
          decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 490, e ai sensi
          dell'art.  167  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42.
             34.  Il  Ministero  per i beni e le attivita' culturali,
          d'intesa  con  la  regione  Puglia  ed  il comune di Bari e
          sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio,     effettuata    la    demolizione,    procede
          all'elaborazione    del   progetto   di   recupero   e   di
          riqualificazione  paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione
          di  tali  interventi  la  regione  o  i  comuni interessati
          utilizzano  le  somme  riscosse  ai sensi dell'art. 167 del
          decreto  legislativo  n.  42  del  2004, ovvero altre somme
          individuate dalla regione.
             35.  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro per i beni e le
          attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  o  della
          regione  interessata,  sono  individuati  ulteriori opere o
          interventi   realizzati  da  sottoporre  ad  interventi  di
          demolizione,  secondo le procedure e le modalita' di cui ai
          commi  32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui
          all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
             36.  Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a)  all'art.  167,  comma  3,  e' aggiunto, in fine, il
          seguente   periodo:   «Laddove  l'autorita'  amministrativa
          preposta  alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio,
          il  direttore  regionale  competente,  su  richiesta  della
          medesima    autorita'    amministrativa   ovvero,   decorsi
          centottanta  giorni dall'accertamento dell'illecito, previa
          diffida  alla  suddetta  autorita' competente a provvedervi
          nei  successivi  trenta  giorni,  procede  alla demolizione
          avvalendosi delle modalita' operative previste dall'art. 41
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n.   380,  a  seguito  di  apposita  convenzione  stipulata
          d'intesa  tra  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
          culturali e il Ministero della difesa.»;
              b) all'art. 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
               «4.  Le  somme  riscosse per effetto dell'applicazione
          del  comma  1,  nonche'  per effetto dell'art. 1, comma 38,
          secondo  periodo,  della  legge recante: «Delega al Governo
          per  il  riordino,  il coordinamento e l'integrazione della
          legislazione  in  materia  ambientale  e  misure di diretta
          applicazione»  sono  utilizzate, oltre che per l'esecuzione
          delle  rimessioni  in pristino di cui al comma 3, anche per
          finalita'   di   salvaguardia  nonche'  per  interventi  di
          recupero  dei  valori  paesaggistici  e di riqualificazione
          degli  immobili  e delle aree degradati o interessati dalle
          rimessioni  in  pristino. Per le medesime finalita' possono
          essere  utilizzate  anche  le  somme derivanti dal recupero
          delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione
          della   rimessione   in  pristino  in  danno  dei  soggetti
          obbligati,  ovvero  altre  somme  a  cio'  destinate  dalle
          amministrazioni competenti.»;
              c)  all'art.  181,  dopo  il  comma  1, sono aggiunti i
          seguenti:
               «1-bis.  La  pena e' della reclusione da uno a quattro
          anni qualora i lavori di cui al comma 1:
                a)  ricadano  su  immobili  od  aree  che,  ai  sensi
          dell'art.  136,  per le loro caratteristiche paesaggistiche
          siano  stati  dichiarati di notevole interesse pubblico con
          apposito  provvedimento  emanato  in epoca antecedente alla
          realizzazione dei lavori;
                b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
          sensi  dell'art.  142  ed abbiano comportato un aumento dei
          manufatti  superiore  al  trenta per cento della volumetria
          della   costruzione   originaria   o,  in  alternativa,  un
          ampliamento  della medesima superiore a settecentocinquanta
          metri  cubi,  ovvero  ancora  abbiano  comportato una nuova
          costruzione  con  una  volumetria  superiore ai mille metri
          cubi.
               1-ter.  Ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni
          amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art.
          167,  qualora l'autorita' amministrativa competente accerti
          la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui
          al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
          applica:
                a)  per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
          dall'autorizzazione    paesaggistica,   che   non   abbiano
          determinato  creazione  di  superfici utili o volumi ovvero
          aumento di quelli legittimamente realizzati;
                b)   per   l'impiego   di  materiali  in  difformita'
          dall'autorizzazione paesaggistica;
                c)  per  i  lavori  configurabili quali interventi di
          manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n. 380.
               1-quater.  Il  proprietario,  possessore o detentore a
          qualsiasi  titolo  dell'immobile  o  dell'area  interessati
          dagli  interventi  di  cui al comma 1-ter presenta apposita
          domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
          fini  dell'accertamento  della compatibilita' paesaggistica
          degli   interventi   medesimi.  L'autorita'  competente  si
          pronuncia  sulla  domanda  entro  il  termine perentorio di
          centottanta   giorni,   previo   parere   vincolante  della
          soprintendenza  da  rendersi entro il termine perentorio di
          novanta giorni.
               1-quinquies.  La  rimessione  in pristino delle aree o
          degli  immobili  soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
          del   trasgressore,  prima  che  venga  disposta  d'ufficio
          dall'autorita'   amministrativa,   e   comunque  prima  che
          intervenga  la  condanna, estingue il reato di cui al comma
          1».
             37.  Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e
          non   oltre  il  30  settembre  2004  senza  la  prescritta
          autorizzazione  o in difformita' da essa, l'accertamento di
          compatibilita'   paesaggistica  dei  lavori  effettivamente
          eseguiti,  anche  rispetto all'autorizzazione eventualmente
          rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'art.
          181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro
          reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
              a)  che  le tipologie edilizie realizzate e i materiali
          utilizzati,   anche   se   diversi   da   quelli   indicati
          nell'eventuale   autorizzazione,   rientrino   fra   quelli
          previsti  e  assentiti  dagli  strumenti  di pianificazione
          paesaggistica,  ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati
          compatibili con il contesto paesaggistico;
              b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
               1)  la  sanzione  pecuniaria  di  cui all'art. 167 del
          decreto  legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo
          alla meta';
               2)  una  sanzione  pecuniaria  aggiuntiva determinata,
          dall'autorita'  amministrativa  competente all'applicazione
          della  sanzione  di  cui  al  precedente  numero 1), tra un
          minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
             38.  La somma riscossa per effetto della sanzione di cui
          al  comma  37,  lettera  b),  numero  1),  e' utilizzata in
          conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 167 del decreto
          legislativo  n.  42 del 2004. La somma determinata ai sensi
          del  comma  37,  lettera  b),  numero  2),  e' riscossa dal
          Ministero  dell'economia e delle finanze e riassegnata alle
          competenti  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  per  i  beni e le
          attivita'  culturali per essere utilizzata per le finalita'
          di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).
             39.  Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
          titolo     dell'immobile     o     dell'area    interessati
          all'intervento,  presenta  la  domanda  di  accertamento di
          compatibilita'  paesaggistica  all'autorita'  preposta alla
          gestione  del  vincolo  entro  il termine perentorio del 31
          gennaio  2005.  L'autorita'  competente  si pronuncia sulla
          domanda, previo parere della soprintendenza.
             40.  All'  art.  34  del  codice  della  navigazione, le
          parole:  «dell'amministrazione interessata» sono sostituite
          dalle  seguenti: «dell'amministrazione statale, regionale o
          dell'ente locale competente».
             41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento
          delle   Autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  sono
          iscritte in una specifica unita' previsionale di base dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio.
             42.  [Al  fine  di  migliorare, incrementare ed adeguare
          agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili
          ed  alle  migliori  pratiche  ambientali  gli interventi in
          materia  di  tutela  delle  acque  interne, di rifiuti e di
          bonifica   dei   siti   inquinati,   nonche'  di  aumentare
          l'efficienza  di  detti  interventi  anche sotto il profilo
          della  capacita'  di  utilizzare  le  risorse  derivanti da
          cofinanziamenti  dell'Unione  europea, e' istituita, presso
          il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio,
          una  segreteria  tecnica  composta  da  non piu' di ventuno
          esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il  quale  ne  e'  stabilito anche il funzionamento. Per la
          costituzione  ed il funzionamento della predetta segreteria
          e' autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di
          500.000  euro  per  l'anno  2005  e di un milione di euro a
          decorrere dall'anno 2006].
             43.    All'onere    derivante    dall'attuazione   della
          disposizione    del   comma   42   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2004-2006,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
          parzialmente    utilizzando    per   gli   anni   2004-2006
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.
             44.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 43.
             45.  Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi
          di  programma  in  materia  di  sviluppo  sostenibile  e di
          miglioramento  della  qualita'  dell'aria, anche attraverso
          l'utilizzo  e  l'incentivazione di veicoli a minimo impatto
          ambientale,  e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
             46.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si
          provvede  quanto  a  50  milioni  di  euro  per l'anno 2003
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio,  e  quanto  a  50  milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio.
             47.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 46.
             48.   All'art.   113   del   testo   unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
               «1-bis.  Le  disposizioni  del  presente  art.  non si
          applicano  al  settore  del  trasporto  pubblico locale che
          resta  disciplinato  dal  decreto  legislativo  19 novembre
          1997, n. 422, e successive modificazioni.»;
              b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
               «2-bis.  Le  disposizioni  del  presente  art.  non si
          applicano   agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per  la
          mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane».
             49.  Dall'attuazione  del  comma 48 non derivano nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.
             50.   Al   fine   di  adeguare  le  strutture  operative
          dell'Istituto   centrale   per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una
          maggiore  presenza  sul territorio anche a supporto tecnico
          degli  enti  locali  nel  coordinamento  delle  attivita' a
          livello  locale  nelle  aree  marine  protette, negli scavi
          portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi
          decentrate  ovvero  di  laboratori  locali  di  ricerca, e'
          autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000
          euro annui.
             51.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si
          provvede  quanto  a  7,5  milioni  di  euro per l'anno 2003
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio,  e  quanto  a  7,5 milioni di curo per ciascuno
          degli  anni  2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio.
             52.  Al  fine  di  garantire  la  messa  in sicurezza di
          emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle
          aree  ex depositi POL della Marina Militare, zona «Celle» e
          zona «Cimitero» e della Aeronautica Militare, zona «Vecchia
          delle   Vigne»,   nell'ambito   dell'attuazione  del  piano
          intermodale dell'area Flegrea, e' autorizzata la spesa di 4
          milioni  di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per
          l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
             53.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si
          provvede  quanto  a  4  milioni  di  euro  per l'anno 2003,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2004 e
          a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2004,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.
             54.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dei commi 51 e
          53.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».