Art. 12.
Campioni e forniture
1. E' vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque
altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per
lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio
al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi,
vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a
distanza, a domicilio o per corrispondenza.
2. E' vietata per i produttori e i distributori di alimenti per
lattanti ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo
e di altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne
incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, ne' direttamente, ne'
indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero
attraverso gli informatori sanitari.
3. E' ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di materiale
informativo o di materiale didattico solo a istituzioni o altre
organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante previa
preventiva approvazione, su richiesta scritta da parte della
direzione sanitaria (Ospedaliera, Universitaria o dell'Azienda
sanitaria competente), dell'Assessorato alla sanita' della regione
territorialmente competente. Tali attrezzature o materiali possono
essere contrassegnati con il nome o la ragione sociale o il marchio
dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso,
riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti e di
alimenti di proseguimento, e possono essere distribuiti solo
attraverso il sistema sanitario nazionale.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di concerto con le regioni, attua un piano di monitoraggio sulla
fornitura gratuita di attrezzature o di materiali di cui al comma 3.
5. Le forniture di alimenti per lattanti, donate o vendute a basso
prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle
istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle
strutture, devono essere utilizzate o distribuite, a seguito di
prescrizione individuale e indicazione del periodo d'uso, solo per i
lattanti che necessitano di essere alimentati con alimenti per
lattanti e soltanto per il periodo necessario.
6. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno
dei neonati che, per indisponibilita' o insufficienza del latte
materno, necessitano di una totale o parziale alimentazione con
alimenti per lattanti, provvedono, al pari delle altre forniture di
beni necessari, all'acquisto dei prodotti in condizioni di
correttezza e trasparenza nelle quantita' strettamente necessarie,
commisurate al numero medio di tali neonati.