Art. 12. 
 
                              Soggetti 
 
 
  1. Nel processo di  misurazione  e  valutazione  della  performance
organizzativa   e   individuale   delle   amministrazioni   pubbliche
intervengono: 
   a)  un  organismo  centrale,  denominato:  «Commissione   per   la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche», di cui all'articolo 13; 
   b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance  di
cui all'articolo 14; 
   c) l'organo  di  indirizzo  politico  amministrativo  di  ciascuna
amministrazione; 
   d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.