Art. 12.
              (Dissensi espressi in sede di conferenza
                             di servizi)
1. L'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo  17,  comma  7,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi,  deve  essere  congruamente  motivato,  non puo' riferirsi a
questioni  connesse  che  non  costituiscono oggetto della conferenza
medesima  e  deve  recare  le  specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.  Se  una  o  piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della
conferenza  il  proprio  dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente,   quest'ultima,   entro   i  termini  perentori  indicati
dall'articolo  14-ter,  comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione  del  procedimento  sulla  base  della  maggioranza delle
posizioni   espresse   in   sede   di   conferenza   di  servizi.  La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3.  Qualora  il  motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e'   rimessa   al   Consiglio  dei  ministri,  ove  l'amministrazione
dissenziente  o  quella  procedente  sia  un'amministrazione statale,
ovvero   ai   competenti   organi  collegiali  esecutivi  degli  enti
territoriali,  nelle  altre  ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli
organi  collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro
trenta  giorni,  salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o
il  presidente della giunta regionale o il presidente della provincia
o  il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di
prorogare  tale  termine  per  un  ulteriore  periodo non superiore a
sessanta giorni.
4.  Quando  il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni
di  competenza  del  Consiglio  dei ministri previste al comma 3 sono
adottate  con  l'intervento  del  presidente  della  giunta regionale
interessata,  al  quale  e'  inviata  a  tal fine la comunicazione di
invito  a  partecipare  alla  riunione,  per  essere ascoltato, senza
diritto di voto.
5.  Nell'ipotesi  in  cui  l'opera  sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento  negativo  trova  applicazione  l'articolo  5, comma 2,
lettera  c-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303".
 
          Note all'articolo 12.
              - Si  trascrive  il  testo del comma 2, lettera c-bis),
          dell'articolo  5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il
          riferimento  alla  legge si vedano le note all'articolo 1),
          introdotta   dall'articolo   12,   comma   2,  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  1 settembre  1999,  n.  205 S.O.), che
          reca:  "Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  a  norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59":
                "2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, ai
          sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
                  a)- c) (omissis);
                  c-bis) puo'  deferire al Consiglio dei Ministri, ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione di questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni  a diverso titolo competenti in ordine alla
          definizione di atti e provvedimenti";