Art. 12
                       Relazioni al Parlamento

1.  Il  Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello
stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:
a)  l'evoluzione  del  quadro  strategico  e le implicazioni militari
della situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla
capacita'  operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro
necessario adeguamento;
c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;
d) gli altri elementi di cui all'articolo 548.
2.  Il  Ministro  della  difesa  presenta  annualmente,  entro  il 31
gennaio,  una  relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del
processo  di ristrutturazione, nonche' sulla necessita' di apportarvi
correttivi   nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio  e  delle
dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni.
Il   Ministro   della   difesa  evidenzia  altresi',  nella  medesima
relazione,   le   modalita'   attraverso  le  quali  il  processo  di
ristrutturazione  attua  il  principio del coordinamento tra le Forze
armate.