Art. 12 
 
                 Interventi in materia previdenziale 
 
1. I soggetti che a decorrere  dall'anno  2011  maturano  il  diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini  e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero  all'eta'  di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  per  le  lavoratrici  del
pubblico  impiego,  conseguono  il  diritto   alla   decorrenza   del
trattamento pensionistico: 
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
b) coloro i quali conseguono il  trattamento  di  pensione  a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
c) per il personale del comparto scuola si applicano le  disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti  requisiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a  quelle
indicate al comma 1: 
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
b) coloro i quali conseguono il  trattamento  di  pensione  a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
c) per il personale del comparto scuola si applicano le  disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449. 
3. L'articolo 5, comma 3, del  d.lgs.  3  febbraio  2006,  n.  42  e'
sostituito dal  seguente:  "Ai  trattamenti  pensionistici  derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori   autonomi   iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
decesso del dante  causa.  In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione" 
4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei: 
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso
alla data del 30 giugno 2010 e  che  maturano  i  requisiti  di  eta'
anagrafica  e   di   anzianita'   contributiva   richiesti   per   il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  entro  la   data   di
cessazione del rapporto di lavoro; 
b) lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo  abilitante  allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per  raggiungimento
di limite di eta'. 
5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del  numero  di
10.000 lavoratori beneficiari, 
ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento  a
decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: 
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi  dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi  collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010; 
c) ai lavoratori che, all'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera'  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
7.  A  titolo  di  concorso  al  consolidamento  dei  conti  pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel
rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con  riferimento  ai
dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di  servizio,
del  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  ogni  altra   indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato: 
a) in un unico  importo  annuale  se  l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; 
b)  in  due  importi  annuali  se   l'ammontare   complessivo   della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. 
In tal caso il primo importo annuale e'  pari  a  90.000  euro  e  il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo; 
c)  in  tre  importi  annuali  se   l'ammontare   complessivo   della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal  caso  il
primo importo annuale e' pari  a  90.000  euro,  il  secondo  importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il  terzo  importo  annuale  e'  pari
all'ammontare residuo. 
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia  di
determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle
prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo  annuale,  con
conseguente riconoscimento del secondo e del terzo  importo  annuale,
rispettivamente,  dopo  dodici   mesi   e   ventiquattro   mesi   dal
riconoscimento del primo importo annuale. 
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano  in  ogni  caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a  riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del  30  novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di  cessazione
dall'impiego presentate e accolte prima  della  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  a  condizione   che   la   cessazione
dell'impiego avvenga entro il  30  novembre  2010;  resta  fermo  che
l'accoglimento    della    domanda    di     cessazione     determina
l'irrevocabilita' della stessa. 
10. Con effetto sulle anzianita' contributive  maturate  a  decorrere
dal  1  gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  i  quali  il  computo  dei
trattamenti di fine servizio,  comunque  denominati,  in  riferimento
alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base  a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile  in  materia  di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti  di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del  6,91  per
cento. 
11. L'art. 1, comma 208 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio   di   assoggettamento   all'assicurazione   prevista   per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali
vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2,
comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335. 
12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e
l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, si interpretano nel senso che i  benefici  in  essi  previsti  si
applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonche' ai  connessi
adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente gia'
versato a titolo di contribuzione dovuta.