(Accordo - art. 12)
    ARTICOLO 12 
 
    Il Governo italiano riconoscera' all'ICRANET il diritto di 
    convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le 
    autorita' italiane  interessate,  in  qualsiasi  altra  localita'
d'Italia. 
    Il Governo italiano adottera' tutte le misure necessarie per 
    facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla 
    Repubblica italiana delle persone che qui appresso elencate, 
    interverranno a riunioni dell'ICRANET e non porra' alcun ostacolo 
    al loro transito per o dalla sede centrale in conformita' alle 
    norme comunitarie che disciplinano l'ingresso e  il  transito  di
persone nell'area Schengen: 
 
    a) i membri del personale dell'ICRANET e le loro famiglie; 
    b) i rappresentanti di Stati membri e non membri in visita alla 
    sede  centrale  per  affari  ufficiali  e  i  membri  delle  loro
famiglie; 
    c) gli esperti che compiano missioni ufficiali presso l'ICRANET; 
    d) i funzionari delle Nazioni Unite, delle Istituzioni 
    specializzate e funzionari di altre organizzazioni 
    intergovernative,di istituti internazionali e di organizzazioni 
    non  governative,  in  visita  alla  sede  centrale  per   affari
ufficiali; 
 
    3. II Direttore comunichera' preventivamente per iscritto al 
    Governo italiano i nomi delle persone di cui al paragrafo  2  del
presente articolo. 
    4. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone 
    indicate al paragrafo 2 del presente articolo sara' accordato  il
piu' rapidamente possibile. 
    5. Nessuna delle persone indicate al paragrafo 2 del presente 
    articolo potra' essere invitata a lasciare il territorio della 
    Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di 
    soggiorno nell'esercizio  di  attivita'  non  connesse  alle  sue
funzioni ufficiali.